Della necessaria allegazione in giudizio dei regolamenti comunali e provinciali (1/2010)

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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11.2009, n. 23562: sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 12.1.2010, n. 302

Queste sentenze della sezione tributaria della Corte di Cassazione affermano che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (v. Cass. n. 1893 del 2009).

La sentenza 6.11.2009, n. 23562 chiarisce, inoltre, che non opera, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o sub primarie, quale lo statuto comunale), il principio "iura novit curia", e non rientra, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti, (v. Cass. nn. 18661 del 2008 e 12786 del 2006).