Statuto e rappresentanza processuale dell’ente locale: il caso Sicilia (1/2010)

Stampa

Sent. CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, 23.12.2009, n. 27216

Le Sezioni unite ricostruiscono, innanzitutto, in continuità con precedenti sentenze della stessa Cassazione, l’evoluzione normativa in tema di rappresentanza processuale degli enti locali siciliani. Nell’ambito della regione Sicilia, avente competenza legislativa esclusiva sull’ordinamento degli enti locali, il Sindaco, per agire o resistere in giudizio in rappresentanza del Comune, doveva essere autorizzato con deliberazione della giunta municipale vigente la l.r. Sicilia n. 16/1963, e così anche dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, introdotto dalla legge statale n. 142/1990 i cui artt. 35 e 36 erano stati recepiti dalla l.r. Sicilia n. 48/1991 con disciplina non modificata dalla successiva l.r. Sicilia n. 26/1993. Successivamente la nuova normativa regionale in tema di ripartizione delle competenze, in conformità alla distinzione tra organi di indirizzo e di controllo pubblico-amministrativo ed organi responsabili della gestione amministrativa, in linea con l’intervenuta modifica del titolo V della Costituzione e la sopravvenuta l. n. 131/2003, nonché con il nuovo quadro delle competenze degli organi del comune, già delineato dalla l. statale n. 142/1990 completato dalle disposizioni successive sino al t.u. approvato con d.lg. n. 267/2000, ha profondamente innovato le precedenti attribuzioni della giunta municipale, più non includendo fra le sue competenze le delibere aventi ad oggetto le autorizzazioni alla proposizione delle liti attive e passive, che quale atto gestionale e tecnico, più non necessita anche per i comuni della Regione siciliana dell’autorizzazione giuntale.

 

Nel caso di specie le Sezioni unite rilevano che non sono ravvisabili vizi di legittimazione processuale, in quanto il Comune si è costituito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla base di procura difensiva rilasciata dal sindaco, previa delibera dello stesso diretta anche alla ratifica dell’attività difensiva del Comune nella monitoria, in relazione alla quale l’ente era stato rappresentato dal dirigente munito di procura generale rilasciata dal sindaco.