Archivio rubriche 2010

Sentenza n. 246/2010- Giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito dell’08/072010- Pubblicazione in G.U.: 14/07/2010

Motivi della segnalazione

La presente decisione riguarda una questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Marche e  avente ad oggetto  l’intera legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco di alcuni Comuni dalle Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini. Della suddetta legge è denunciato il contrasto con l’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nonché col principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti interistituzionali. Si denuncia in particolare la violazione dell’art. 132 Cost., derivante, secondo la ricorrente, dal fatto che nel corso del procedimento parlamentare di approvazione della legge medesima, il parere, reso in senso contrario al distacco, emesso dalla Assemblea legislativa della Regione Marche ai sensi della citata disposizione costituzionale non sarebbe stato oggetto di sostanziale considerazione risultante da atti ufficiali e conoscibili, come, invece, avrebbe richiesto l’art. 132 della Costituzione. Si rileva inoltre che, nel corso dello stesso procedimento legislativo, sarebbe stato, altresì, violato il principio di leale collaborazione, essendo stato il parere negativo solamente acquisito agli atti, senza che la Regione che lo ha reso fosse stata posta in condizione di conoscere i motivi che avevano spinto le Camere a discostarsi da esso.

Sentenza n. 93/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

(Deposito: 12/03/2010 - Pubblicazione in G.U.: 17/03/2010)

Nella sentenza n. 93/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni processuali penali per contrasto con l'art. 117.1 Cost., e, attraverso questo, con l'art. 6 della CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo.

Sentenza n. 71/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

(Deposito: 26/02/2010 - Pubblicazione in G.U.: 03/03/2010)

Con questa sentenza la Corte conferma la sua dottrina in materia di leggi interpretative, utilizzando la presenza di contrasti giurisprudenziali come elemento di discrimine: «la norma censurata non si pone in contrasto con l’indicato art. 3 della Costituzione, in quanto – si afferma – essa ha natura interpretativa e non innovativa, atteso che la sua portata precettiva è compatibile, come dimostrato dai contrasti interpretativi sopra descritti, rispetto alla sopra indicata disciplina previgente». La Corte precisa inoltre, richiamando la sua giurisprudenza precedente, che la legittimità di una legge interpretativa sussisterebbe anche in assenza di veri e propri conflitti giurisprudenziali. Nel riprendere testualmente quanto contenuto in una precedente decisione (sentenza n. 170 del 2008), essa afferma infatti che «il legislatore può emanare norme che precisino il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione».

Sentenza n. 311/2009 (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale)

La Corte di cassazione (cfr. ord. 400 reg. ord. 2008) e la Corte d’appello di Ancona (cfr. ordd. 15, 16, 17, 18 e 19 reg. ord. 2009) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) con riferimento agli articoli 117, c. 1, Cost. e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Sentenza n. 262/2009 (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale)

 Con tale decisione la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, che prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l’assunzione della carica medesima.

Sentenza n. 230/2010- Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 24/06/2010 - Pubblicazione in G.U. 30/06/2010

Motivi della segnalazione:

Con la sentenza n. 230/2010, la Corte è ritornata sulla questione attinente alla legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private), con particolare riguardo alla problematica relativa alla fattispecie del litisconsorzio necessario nei giudizi promossi tra l’impresa di assicurazione e i soggetti danneggiati.

Sentenza n. 227/2010- Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 24/062010 - Pubblicazione in G. U. 30/06/2010

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 227/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, c. 1, lett. r della legge n. 69/2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. La Corte ha così accolto una questione di legittimità per violazione dell’art. 117.1 Cost. e, benché non fosse stato richiamato nell’ordinanza di rimessione, dell’art. 11 (in virtù della consolidata giurisprudenza della Corte sull’utilizzazione dei parametri di legittimità a cui l’atto del giudice a quo, anche senza evocarli formalmente, fa tuttavia chiaramente riferimento).

Sentenza n. 216/2010 - Giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 16/06/2010 - Pubblicazione in G.U.: 23/06/2010

Motivi della segnalazione

Questa decisione rappresenta l’esito dello “storico” rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte con la sentenza n. 102 e l’ordinanza n. 103 del 2008 sul presupposto che, nei giudizi promossi in via principale in cui si dubiti della compatibilità di leggi regionali con norme comunitarie dotate di efficacia diretta, queste ultime fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 129 del 2006; n. 406 del 2005; n. 166 e n. 7 del 2004). A seguito della decisione della Corte di Giustizia la Consulta dichiara che dall’interpretazione della normativa comunitaria fornita dalla Corte di giustizia consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata: “Poiché il denunciato art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, è incompatibile con la norma interposta dell’art. 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte di giustizia, esso deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.”.

Sentenza n. 196/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Sentenza n. 196/2010: Deposito del 04/06/2010 - Pubblicazione in G.U. 09/06/2010

 Motivi della segnalazione

Con la sentenza 196/2010, la Corte è ritornata sul rapporto fra legge statale e CEDU, dichiarando l’incostituzionalità di una legge interna per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. In particolare la Corte ha avuto modo anche di chiarire che l’apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell’adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l’art. 7 della CEDU, tenuto conto dell’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità nel senso dell’applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), codice della strada (applicata in via obbligatoria in caso di condanna o di patteggiamento per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato) anche alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008.

La Corte ha pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., l’art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale».

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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