Incostituzionale per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., integrato dall’art. 6 CEDU, la previsione che le procedure per l’applicazione di misure di prevenzione si svolgano, senza alcuna eccezione, in camera di consiglio (2/2010)

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Sentenza n. 93/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

(Deposito: 12/03/2010 - Pubblicazione in G.U.: 17/03/2010)

Nella sentenza n. 93/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni processuali penali per contrasto con l'art. 117.1 Cost., e, attraverso questo, con l'art. 6 della CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo.

 

Per quanto riguarda la compatibilità del diritto convenzionale con la Costituzione, "l’assenza di un esplicito richiamo in Costituzione non scalfisce, in effetti, il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie: principio che – consacrato anche in altri strumenti internazionali, quale, in particolare, il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 (art. 14) – trova oggi ulteriore conferma nell’art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dall’art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea, nella versione consolidata derivante dalle modifiche ad esso apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009.
"Questa Corte ha avuto modo, in effetti, di affermare in più occasioni che la pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l’amministrazione della giustizia, la quale – in forza dell’art. 101, primo comma, Cost. – trova in quella sovranità la sua legittimazione (sentenze n. 373 del 1992; n. 69 del 1991; n. 50 del 1989; n. 212 del 1986; n. 17 e 16 del 1981; n. 12 del 1971 e n. 65 del 1965)".

Come si vede, la sentenza non risulta particolarmente innovativa rispetto al filone giurisprudenziale avviato nel 2007 e precisato alla fine del 2009; in un commento apparso sul Forum costituzionale Andrea Guazzarotti nota peraltro una distonia fra il bilanciamento suggerito dalla Corte EDU e quello praticato in passato dalla Corte italiana in relazione al principio della pubblicità delle udienze.