Delle modalità di votazione delle delibere consiliari (1/2011)

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Sent. TAR LAZIO, Roma, sez. II, 30.11.2010, n. 34753

L’art. 54 del regolamento del consiglio comunale di Trevignano Romano prevede che “quando la proposta di deliberazione è divisibile nel senso che una medesima proposta contiene due o più statuizioni, la votazione potrà svolgersi anche separatamente per ciascuna parte della proposta”. Essendo quindi la possibilità di votazione frazionata, comunque, ammissibile non occorre che vi sia una esplicita richiesta per poter ricorrere a questa modalità di votazione.

Inoltre la votazione separata su singole componenti del piano regolatore senza la presenza di quei consiglieri che potevano di volta in volta astrattamente ritenersi interessati è non solo legittima ai sensi dell’art. 78 del t.u.e.l., ma anche ragionevole e realistica, tenuto conto della situazione dei piccoli comuni, nei quali gran parte dei consiglieri e dei loro parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche, a condizione che vi sia comunque un’analisi complessiva ed un’approvazione finale del contenuto globale del piano.

L’art. 53 del medesimo regolamento stabilisce, poi, che “La votazione palese può svolgersi per alzata di mano. In tale caso è ammessa – ai fini del calcolo dei voti – la controprova. Essa è dovuta se richiesta da un consigliere prima della proclamazione. La votazione palese si svolge per appello nominale quando è richiesta da un gruppo consiliare o da tre consiglieri”. È, pertanto, legittima una deliberazione di adozione di una variante generale al piano regolatore avvenuta per alzata di mano senza controprova, ove non sia stata avanzata tale richiesta, né sia stato richiesto di votare per appello nominale.