Gli enti locali non possono imporre con loro regolamenti prestazioni che non siano stabilite per legge (2/2011)

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Sent. T.A.R. VENETO, Venezia, sez. II, 23.3.2011, n. 478

L'art. 10 del Regolamento del Comune di Pescantina stabiliva che "I proprietari degli immobili su cui sono collocati gli impianti (di telefonia cellulare n.d.r.), dovranno corrispondere annualmente al Comune di Pescantina, a titolo di contributo per tutta la durata dell'impianto stesso, le seguenti somme

: (....) euro 2.060.00 per gli impianti ricadenti in aree definite ai sensi del precedente art. 5". L'art. 93 del Codice delle Telecomunicazioni (d.lg. n. 259/2003) prevede che: "1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. 2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale".

L’art. 93 non fa altro che ribadire il principio secondo il quale gli enti locali non possono imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge ed esclude la legittimità di previsioni locali di imposizione agli operatori di comunicazione, di oneri economici non collegati ad una quantificazione effettiva dei costi delle opere di sistemazione e di ripristino delle aree, con l'ulteriore precisazione che queste ultime devono essere solo quelle specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione delle infrastrutture di telecomunicazione.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., ribadita dall’art. 93 del d.lg. n. 259/2003, impone una copertura legislativa alla previsione di prestazioni patrimoniali, in difetto della quale la norma regolamentare è illegittima.