Caratteri distintivi dei regolamenti dagli atti amministrativi generali e conseguente differenza di disciplina quanto alla loro impugnazione (2/2011)

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Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 14.3.2011, n. 200

I caratteri che, sul piano del contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati in ciò: mentre quest'ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, i regolamenti sono espressione di una potestà amministrativa secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità e dell'astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono.

Alla stregua di siffatta distinzione non è dato comprendere come gli atti a contenuto generale possano partecipare della natura giuridica dei regolamenti e, come tali, essere soggetti ad analoga disciplina quanto alla loro impugnazione, vale a dire essere impugnati nel termine ordinario di decadenza decorrente dalla loro pubblicazione.

In via normale, gli atti generali (si pensi ai bandi di gara e di concorso) vanno impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi a identificare, in concreto, il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato (cfr., ex multis, C.d.S., A.P., 29 gennaio 2003, n. 1).

Nella specie, l'atto impugnato (provvedimento di diniego di un’autorizzazione), facendo applicazione delle disposizioni a carattere generale contenute in una delibera della Giunta municipale, non ha operato nel senso di rinnovare una lesione già effettivamente prodottasi, ma ha chiuso il procedimento, rendendo concreta e attuale una lesione che prima si era manifestata solo astrattamente e potenzialmente. Non può pertanto essere eccepita al ricorrente la mancata tempestiva impugnazione della delibera giuntale.