Statuto e rappresentanza processuale dell’ente locale (3/2011)

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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. III 16.6.2011, n. 13172

L’art. 71 dello statuto provinciale de L'Aquila prevede che: "la competenza a proporre azioni e a resistere in giudizio, nonché il potere di conciliare e transigere spettano ai dirigenti. Il regolamento di organizzazione può stabilire i casi in cui i dirigenti dovranno sentire il parere, non vincolante, della Giunta Provinciale, qualora il Presidente, nelle sue funzioni di indirizzo complessivo, ritenga che la questione oggetto della causa sia di rilevante interesse strategico per il governo dell'Ente".

La Corte constata che detta previsione statutaria è conforme al nuovo assetto ordinamentale degli enti locali, nel quale è consentito allo statuto prevedere che la rappresentanza a stare in giudizio sia affidata ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa dell'ente, in deroga all'art. 50 del t.u.e.l. (cfr. Cass. S.U. 16 giugno 2005 n. 12868 ed altre successive conformi).

Inoltre con delibera giuntale (24 novembre 2006, n. 137) sono state dettate "Direttive in materia di contenzioso, transazioni, gare e contratti" che hanno previsto, tra l'altro, l'adozione da parte del Direttore Generale del provvedimento di autorizzazione ad agire o resistere in giudizio, nonché l'affidamento allo stesso Direttore Generale del potere di rilasciare la procura alle liti.

In base quindi alle disposizioni di statuto e di regolamento spetta al Direttore Generale della Provincia de L'Aquila la rappresentanza processuale dell'ente.