I regolamenti comunali possono integrare le fattispecie di illeciti amministrativi (3/2011)

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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II 6 luglio 2011, n. 14903; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II 12.7.2011, n. 15302; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II 12.7.2011, n. 15303

Il giudice di pace aveva accolto un ricorso contro un’ordinanza –ingiunzione con la quale il comune di Venezia aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 35 del “regolamento comunale canone autorizzatorio per l’installazione dei mezzi pubblicitari” che vieta di effettuare pubblicità su impianti di grande formato (cosiddetti poster - tir).

Secondo il giudice di pace detta disposizione comunale sarebbe illegittima in quanto contenente una disciplina assai più limitativa di quella contenuta nell’art. 23 del codice della strada che disciplina la “Pubblicità sulle strade e sui veicoli” e perché il divieto di circolazione imposto ai “poster-tir” lederebbe i diritti costituzionali di cui agli artt. 41 e 16.

La Corte, di fronte alla quale viene impugnata la decisione del giudice di pace cassa la sentenza, in quanto l’art. 35 del “regolamento comunale canone autorizzatorio per l’installazione dei mezzi pubblicitari” è stato adottato dal comune di Venezia in attuazione non del Codice della Strada, ma del d.lgs. n. 507 del 1993, disciplinante le affissioni e la pubblicità. L'art. 3 di quest'ultimo decreto, dopo aver previsto al primo comma l'adozione di un apposito regolamento comunale relativo all'applicazione dell'imposta gravante sulle suddette attività, al secondo comma demanda ai comuni anche l’adozione di un diverso regolamento per la disciplina delle "modalità di effettuazione della pubblicità", con espressa facoltà di "stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse". Le sanzioni per la violazione di tali disposizioni, per altrettanto espressa previsione contenuta nell'art. 24 d.lgs. n. 507/1993, vengono irrogate secondo le "norme contenute nelle sezioni 1 e 2 del capo 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689".

Gli enti comunali possono, quindi, adottare disposizioni regolamentari integrative del precetto legislativo per la disciplina degli aspetti non tributari delle attività di affissione nell'ambito dei rispettivi territori, alla stregua di esigenze di pubblico interesse la cui valutazione è incensurabilmente rimessa alle amministrazioni medesime. Risulta, pertanto, ad avviso della Corte, insussistente la ravvisata violazione del principio di legalità di cui alla l. n. 689 del 1981, art. 1 (essendo pacifica la legittimità della previsione di illeciti amministrativi caratterizzati da precetti cd. "eterointegrati" nell'ambito di materie legislativamente determinate e conferenti apposite deleghe alla P.A.).

Quanto, infine, alla ravvisata violazione dei diritti costituzionalmente garantiti di libertà di iniziativa economica e di circolazione, trattasi di generiche affermazioni non meglio esplicitate dal giudice di merito, il quale non ha tenuto conto che l'una e l'altra "libertà", garantite dagli artt. 16 e 41 Cost., non sono assolute, ma vanno adeguatamente contemperate con le rispettive limitazioni che lo stesso costituente ammette, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse, che ne comportano adeguata disciplina, perché le stesse non si tramutino in arbitrio.

 

Art. 35 Regolamento comunale canone autorizzatorio per l’installazione dei mezzi pubblicitari

Caratteristiche, condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse fuori dei centri abitati è soggetta alle condizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal titolo II, capo 1, par. 3 del

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12 /1992 n. 495.

Nell’intero territorio comunale é vietato effettuare pubblicità su impianti di grande formato (cosiddetti poster - tir) autotrasportati pur se stazionanti e comunque visibili dalla pubblica viabilità.

All'interno dei centri abitati delimitati dal piano planimetrico approvato con atto deliberativo del Commissario di competenza della Giunta Comunale n. 2456 del 30/6 / 1993, l'installazione dei mezzi pubblicitari potrà avvenire come previsto dall'art. 23 comma 6 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada ” in deroga alle norme relative alle distanze minime determinate dal relativo “Regolamento di Esecuzione e Attuazione ” DPR 16.12.1992, n. 495.

 

Art. 3, d.lg. 15 novembre 1993, 507

Regolamento e tariffe

1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette