(4) Cooperazione in materia non transfrontaliera tra Italia e Slovenia (2/2011)

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007, in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2-5-2011

L’articolo 1 della Legge autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica dell’Accordo. L’articolo 2 dà piena ed intera esecuzione. L’articolo 3 si occupa della copertura finanziaria.

L’Accordo prevede all’articolo 1 che le Parti Contraenti intensifichino la cooperazione per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nella prevenzione e repressione dei reati, assicurando reciproca assistenza nel campo della polizia transfrontaliera, nel quadro delle proprie legislazioni nazionali. La collaborazione è estesa dall’articolo 16 anche alla sicurezza del traffico stradale.

In particolare, le Parti Contraenti si adoperano per una informazione più uniforme sulle situazioni concernenti la sicurezza (art. 2), anche su richiesta di una delle Parti (art. 3); e cooperano nella osservazione e nel pedinamento transfrontaliero (art. 6-7), nell’inseguimento transfrontaliero (art. 8-9), nella consegna controllata e nell’attività di copertura (art. 10), nella costituzione di gruppi di lavoro e di indagini congiunti (art. 11), nel distacco di Ufficiali di collegamento (art. 12), nella realizzazione di pattuglie miste lungo il comune confine di Stato (art. 13).

Nell’esercizio dell’attività di cooperazione possono essere utilizzati mezzi aerei e marittimi (art. 15).