Archivio rubriche 2011

L’analisi della legislazione regionale di attuazione statutaria, relativa al periodo di riferimento (15 maggio 2010 – 15 febbraio 2011), induce a svolgere tre ordini di considerazioni.

Anzitutto, la produzione normativa di attuazione sembrerebbe aver subito una parziale battuta di arresto.

Emblematico, a tal riguardo, è il caso della Puglia che è stata la prima delle regioni ad approvare il nuovo statuto e, nel corso di questi anni, ha costantemente approvato leggi di attuazione, mentre nel periodo considerato non ha ritenuto necessario intervenire in nessun settore. 

Legge regionale 28 maggio 2010, n. 12 «Disciplina transitoria ed urgente in materia di incompatibilità statutaria»

B.U. n. 9 del 17 maggio 2010, suppl. straord. n. 5 del 28 maggio 2010

In attuazione transitoria dell’art. 35, «Organizzazione e funzionamento della giunta regionale», c. 4-bis, dello Statuto, in tema di sospensione di diritto dell’incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina del medesimo ad assessore.

Legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 «NORME PER GARANTIRE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE».B.U. n. 56 dell’11 agosto 2010.

In attuazione dell’art. 50 «Giunta regionale», c. 5, dell’art. 26 «Consiglio regionale e sue attribuzioni», c. 4, lett. e), nonché dell’art. 64 «Funzioni amministrative regionali», c. 2, dello Statuto ove si prevede che l’attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità e dove si stabilisce che la legge regionale attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

 

Legge regionale 27 luglio 2010, n. 17 «MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)»

B.U. n. 30 del 29 luglio 2010

In attuazione: dell’art. 10, «Diritto all’abitazione e tutela del consumatore», c. 1, dello Statuto, in tema di diritto alla abitazione; dell’art. 11, «Diritti sociali», dello Statuto, in tema di tutela dei diritti delle fasce più deboli della popolazione; dell’art. 60, «Enti, aziende e società regionali», dello Statuto, in tema di modalità e tipi di controllo e di composizione degli organi degli enti della Regione.

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Osservatorio sulle fonti

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