È ancora possibile considerare le norme Cedu come norme interposte dopo Lisbona? (3/2011)

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Sent. n. 236/2011 – Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 22/07/2011 – Pubblicazione in G.U. del 27/07/2011

 

Motivi della segnalazione

Nel giudizio in epigrafe la Corte è chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

Il parametro utilizzato dal giudice di rimessione è l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Il caso dibattuto riguarda dunque l’applicabilità del principio della lex mitior elaborato dalla giurisprudenza di Strasburgo, che prevede la retroattività della norma favorevole al reo, al diritto interno che statuisce invece il solo principio della irretroattività della legge penale sfavorevole, lasciando al legislatore la facoltà di decidere sull’applicazione della lex mitior per gli imputati i cui processi pendano in grado di appello o in cassazione, al momento dell’entrata in vigore della legge stessa.

La corte nel valutare la questione innanzi tutto precisa che il principio di retroattività della legge penale più favorevole non trova giustificazione nell’art. 25 Cost., ma può essere semmai ricondotto, in casi limitati, al principio di uguaglianza. In questo contesto la Corte, anche attraverso la ricostruzione della giurisprudenza Cedu e comunitaria sul punto, non individua nella giurisprudenza sovranazionale un principio generale di retroattività della legge più favorevole soprattutto per il fatto che il caso di specie non si riferisce alla fattispecie incriminatrice o alla pena, bensì ai soli termini di prescrizione.

E’ invece circostanza di grande interesse, infine, il fatto che la Corte continui a considerare le norme e la giurisprudenza Cedu quali norme interposte ex art 117, primo comma, Cost., affermando esplicitamente la perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Sarà tuttavia interessante monitorare i successivi sviluppi dell’incorporazione del Sistema Cedu nell’ordinamento europeo, poiché proprio tale incorporazione potrebbe determinare una sorta di ingresso diretto della giurisprudenza Cedu nel sistema nazionale con possibilità di applicazione del diritto Cedu in via diffusa da parte delle magistrature ordinarie.