Rapporti competenziali fra fonte statutaria e fonte legislativa regionale in materia di determinazione del numero dei componenti il Consiglio regionale (3/2011)

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Sent. n. 188/2011 – Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 15/06/2011 – Pubblicazione in G.U. del 22/06/2011

 

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 188/2011 la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale Amministrativo regionale della Puglia, dell’art. 10 della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”) nella parte in cui richiamando, con rinvio materiale, la legge statale n. 108/1968 (“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale”) e apportando ad essa modifiche soltanto parziali, consente di attribuire a gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di maggioranza la cui entità può portare all’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato nello Statuto regionale, dichiara l’illegittimità costituzionale della norma.

La decisione è meritevole di segnalazione perché la Corte costituzionale ha modo di chiarire e ribadire il proprio orientamento in ordine al rapporto fra fonte statutaria e fonte legislativa regionale. Tale rapporto – osserva la Consulta – è delineato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia, in considerazione del carattere fondamentale della fonte statutaria comprovato dal procedimento aggravato di cui all’art. 124, commi 2 e 3 Cost., sia di competenza, poiché l’art. 123 Cost. prevede l’esistenza nell’ordinamento regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale.

Fra queste riserve normative è indubbiamente da annoverare – conclude la Corte – quella inerente la determinazione del numero dei membri del Consiglio regionale, in quanto la composizione dell’organo legislativo regionale rappresenta una fondamentale scelta politica sottesa alla determinazione della “forma di governo” regionale”, con la conseguenza che la Corte stessa implicitamente nega che in questo ambito possa ammettersi una qualsivoglia competenza della legge regionale magari fondandola su di una interpretazione estensiva dell’espressione “sistema d’elezione” – ritenendola sinonimo di “legislazione elettorale” –, in tal modo facendovi rientrare anche la determinazione del numero dei consiglieri.

Allorquando, dunque, la fonte statutaria indica un numero fisso di consiglieri, senza possibilità di variazione la legge regionale non può prevedere meccanismi diretti ad attribuire seggi aggiuntivi, potendo ciò avvenire soltanto in presenza di un’espressa previsione statutaria che renda possibile aumentare il numero dei consiglieri. In caso contrario, ne discende un contrasto fra la norma legislativa regionale e lo Statuto, con conseguente violazione dell’art. 123 Cost., anche se forse dalla sentenza della Corte non emerge chiaramente se il rilevato vizio competenziale concreti una lesione della Costituzione diretta o, invece, indiretta, cioè mediante la violazione di una norma interposta, nel caso concreto di quella statutaria.