Impugnazione del disegno di legge n. 720 approvato nella seduta del 18 maggio 2011 dall’Assemblea Regionale Siciliana (2/2011)

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Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in data 26 maggio 2011, ha impugnato l’articolo 2, secondo comma del disegno di legge n. 720 dal titolo “Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011,  per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 2 lett. o) della Costituzione e dell’art. 17 dello Statuto Speciale.

L’articolo 2, secondo comma  del provvedimento legislativo approvato contiene, fra l’altro, norme relative all’adozione, a carico del  bilancio regionale, di misure complementari a quelle previste dalla vigente normativa statale per la riqualificazione professionale ed il sostegno al reddito dei lavoratori degli enti privati che realizzano corsi di formazione finanziati dalla Regione  ai sensi della L.R. 24/1976.

Le censure di costituzionalità riguardano fondamentalmente la disciplina introdotta relativa al Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.); la norma censurata, riconoscendo una validità temporale superiore a quella prescritta dalla vigente normativa statale al documento citato, violerebbe la “ratio” dello strumento introdotto dalla c.d. “Riforma Biagi” (D.Lgs. n. 276/2003), per garantire sicurezza sul lavoro, tutela retributiva ed assicurativa, contribuzione previdenziale, valori che trovano diretto fondamento in Costituzione e le finalità perseguite dal legislatore statale  in attuazione della propria competenza esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. o) della Costituzione in materia di previdenza.

La circostanza che lo Statuto speciale riconosca alla Sicilia la potestà concorrente in materia di legislazione sociale, (art. 17 lett. f) non esclude che la essa debba «esercitarla entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato essendogli precluso introdurre modifiche alla stessa che comportino lo snaturamento della “ratio” come nel caso in specie».

La norma, infine si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, introducendo un ingiustificato vantaggio a favore di una categoria di operatori economici (gli enti che operano nel settore della formazione professionale).