Della legittimazione passiva del comune in caso di controversia sulla legittimità dell'ordinanza sindacale adottata ex art. 54 t.u.e.l.

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Sent. TAR ABRUZZO, L'Aquila, sez. I, 8.9.2011, n. 443

Il TAR Abruzzo condivide l'orientamento secondo cui "l'ordinanza contingibile ed urgente... adottata dal sindaco quale ufficiale di governo, sebbene soggetta a regole diverse da quelle ordinariamente applicabili agli atti del sindaco come capo dell'amministrazione comunale, è pur sempre un atto redatto e deciso dagli uffici comunali. Ne consegue che sussiste la legittimazione del comune a resistere nel giudizio in caso di controversia sulla legittimità dell'ordinanza sindacale. Infatti, i provvedimenti emessi dal sindaco quale ufficiale di governo sono pur sempre imputabili al comune, di cui il sindaco stesso è organo. Ritualmente, pertanto, il ricorso proposto contro il sindaco, che abbia agito nell'anzidetta qualità, viene notificato presso la sede del comune anziché presso l'Avvocatura dello Stato" (Consiglio Stato, sez. V, 7 settembre 2007, n. 4718. In senso analogo Consiglio Stato, sez. V, 13 agosto 2007, n. 4448; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 23 novembre 2010, n. 815; T.A.R. Molise, 9 aprile 2009, n. 127; T.A.R. Toscana Firenze sez. II, 5 gennaio 2011, n. 22; T.A.R. Puglia Bari sez. III, 14 gennaio 2011, n. 78).