Dal 1° luglio 2013 (soltanto) la versione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è autentica e produce effetti giuridici: è in vigore il Regolamento (UE) n. 216/2013 (3/2013)

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Ormai da alcuni anni è possibile reperire il testo della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sul sito EUR-Lex. Tuttavia, è solo dal 1° luglio 2013 - data di entrata in vigore Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio del 7 marzo 2013  - che (in linea di principio, soltanto) la versione elettronica della Gazzetta è autentica e produce effetti giuridici.

La data di pubblicazione di un atto UE è rilevante ai fini della sua entrata in vigore e, di conseguenza, incide sulla decorrenza dei termini per la impugnazione di detti atti. L’art. 297 TFUE stabilisce che gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Stessa regola vale per gli atti non legislativi adottati in forma di regolamenti, direttive e decisioni che non designano i destinatari. L’art. 263(6) TFUE, in materia di termini per la proposizione del ricorso di annullamento, prescrive che i ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. In una sentenza del 2007 la Corte di giustizia aveva precisato che, in mancanza di una normativa europea in materia di effetti giuridici della Gazzetta, mettere on-line gli atti UE non equivale ad una pubblicazione nelle forme di legge.[1] 

L’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 216/2013, adottato in base all’art. 352 TFUE, ha per così dire ‘capovolto’ lo scenario appena descritto: a partire dal 1° luglio 2013, infatti, solo la versione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea reperibile su EUR-Lex è autentica e produce effetti giuridici (art. 1(2)). La sola eccezione alla nuova regola è prevista dall’art. 3(2) del Regolamento, il quale stabilisce che, quando è necessario pubblicare la Gazzetta ed il sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni non è operativo a causa di un guasto «imprevist[o] e eccezional[e]», «soltanto l’edizione a stampa della Gazzetta ufficiale produce effetti giuridici». la stessa disposizione precisa che «[u]na volta ripristinato il sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni, la corrispondente versione elettronica dell’elettronica dell’edizione a stampa (...) è messa a disposizione del pubblico nel sito web EUR-Lex solo a titolo informativo e contiene un avviso in tal senso». Il paragrafo 3 aggiunge che, una volta ripristinato il sistema informatico, nello stesso sito verranno fornite indicazioni su tutte le edizioni a stampa autentiche che producono effetti giuridici conformemente al secondo paragrafo.

 


[1] Sent. 11 dicembre 2007, causa C-161/06, Skoma-Lux sro contro Celní ředitelství Olomouc [2007], Raccolta I-841.