Archivio rubriche 2014

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014, il Governo ha impugnato la legge della Regione autonoma Sardegna n. 16/2014, relativa a "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti".

La legge in esame prevede che la Regione Sardegna registri un "marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari" di cui la stessa è titolare, tutelato, in caso d'uso non autorizzato, da apposite sanzioni amministrative (art. 24).

Con delibera del 10 settembre 2014 il Governo ha impugnato la legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 30 giugno 2014 per asserito contrasto con le disposizioni costituzionali in tema di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

L'articolo 5 della legge in parola, attribuendo alla Giunta regionale - sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) - il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, violerebbe la potestà legislativa dello Stato, dovendosi ricondurre la competenza in parola tra le materie "tutela della concorrenza" (Art, 117, comma 2, lett .e)) e "tutela dell'ambiente" (articolo 117, comma 2 lett. s)) di competenza legislativa esclusiva statale.

Dall'inizio dell'anno il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato 8 leggi provinciali. Del periodo più recente (giugno-ottobre 2014) si segnalano:

Legge provinciale 21 luglio 2014, n. 51.

Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 8, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale".

Nei mesi luglio-ottobre 2014 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha adottato 6 leggi provinciali, fra le quali si segnalano:

Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8

Modificazioni della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e della legge provinciale di contabilità 1979, relative alle operazioni di cessione dei crediti

La legge provinciale ha stabilito una riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF per la Provincia Autonoma di Trento pari a 0,73 punti percentuali, per il periodo d'imposta 2014 e a beneficio di tutti coloro che hanno un reddito imponibile non superiore ad euro 15.000.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2014, il Governo ha impugnato la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 28 marzo 2014, n. 5 rubricata “Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)”.

La legge in esame, in attuazione della competenza regionale in materia di agricoltura e foreste (art. 4 dello Statuto di autonomia), ha modificato l’art. 16 della l. r. n. 9/2007, introducendo la seguente disposizione: “[…]è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri”.

Nel corso del periodo gennaio-giugno 2014 il Consiglio provinciale ha approvato 3 leggi, tra le quali si segnala:

Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3

“Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” 

La Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 80 del proprio Statuto di autonomia, a decorrere dall’anno 2014, istituisce l’imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce integralmente sul territorio provinciale le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili. La legge non comporta oneri a carico del bilancio statale. La neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La legge definisce gli ambiti demandati all’autonomia regolamentare dei comuni (art. 2); il presupposto impositivo (art. 3); fornisce le definizioni necessarie ai fini dell’applicazione dell’imposta (artt. 4 e 5); identifica i soggetti passivi e attivo dell’imposta (artt. 6 e 7), nonché la base imponibile; provvede alla determinazione dell’aliquota (art. 9); stabilisce detrazioni ed esenzioni (artt. 10 e 11); disciplina le varie fasi del procedimento (dichiarazioni, versamenti, accertamento, riscossione coattiva, sanzioni ed interessi, rimborsi e contenzioso: artt. 12-18). 

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Nei mesi gennaio-giugno 2014 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha adottato 5 leggi provinciali, fra le quali si segnalano:

Legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4

Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013

La legge introduce una disciplina degli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati e delle modalità per la loro realizzazione. La trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale dei dati, dei documenti e delle informazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. Fra i documenti resi pubblici, secondo diverse forme, l'anagrafe degli interventi finanziari provinciali, gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni; gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, per il patrocinio dell'amministrazione le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle funzioni notarili; incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici. A fronte di una richiesta di accesso ai documenti da parte del cittadino, eventuali mancate risposte, diniego o differimento dell’accesso, legittimeranno il richiedente a rivolgersi al difensore civico.

Per verificare l’applicazione di disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza, è stata istituita al figura del responsabile della trasparenza, nominato dalla Giunta provinciale e individuato tra alcuni dirigenti 

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Nel corso del periodo gennaio-giugno 2014 il Consiglio provinciale ha approvato 3 leggi, tra le quali si segnala:

Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3

“Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” 

La Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 80 del proprio Statuto di autonomia, a decorrere dall’anno 2014, istituisce l’imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce integralmente sul territorio provinciale le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili. La legge non comporta oneri a carico del bilancio statale. La neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La legge definisce gli ambiti demandati all’autonomia regolamentare dei comuni (art. 2); il presupposto impositivo (art. 3); fornisce le definizioni necessarie ai fini dell’applicazione dell’imposta (artt. 4 e 5); identifica i soggetti passivi e attivo dell’imposta (artt. 6 e 7), nonché la base imponibile; provvede alla determinazione dell’aliquota (art. 9); stabilisce detrazioni ed esenzioni (artt. 10 e 11); disciplina le varie fasi del procedimento (dichiarazioni, versamenti, accertamento, riscossione coattiva, sanzioni ed interessi, rimborsi e contenzioso: artt. 12-18). 

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Nei mesi gennaio-giugno 2014 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha adottato 5 leggi provinciali, fra le quali si segnalano:

Legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4

Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013

La legge introduce una disciplina degli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati e delle modalità per la loro realizzazione. La trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale dei dati, dei documenti e delle informazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. Fra i documenti resi pubblici, secondo diverse forme, l'anagrafe degli interventi finanziari provinciali, gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni; gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, per il patrocinio dell'amministrazione le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle funzioni notarili; incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici. A fronte di una richiesta di accesso ai documenti da parte del cittadino, eventuali mancate risposte, diniego o differimento dell’accesso, legittimeranno il richiedente a rivolgersi al difensore civico.

Per verificare l’applicazione di disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza, è stata istituita al figura del responsabile della trasparenza, nominato dalla Giunta provinciale e individuato tra alcuni dirigenti 

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Con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2014, il Governo ha impugnato la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 28 marzo 2014, n. 5 rubricata “Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)”.

La legge in esame, in attuazione della competenza regionale in materia di agricoltura e foreste (art. 4 dello Statuto di autonomia), ha modificato l’art. 16 della l. r. n. 9/2007, introducendo la seguente disposizione: “[…]è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri”.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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