Impugnazione legge della Regione Valle d'Aosta del 30 giugno 2014, n. 5 (3/2014)

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Con delibera del 10 settembre 2014 il Governo ha impugnato la legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 30 giugno 2014 per asserito contrasto con le disposizioni costituzionali in tema di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

L'articolo 5 della legge in parola, attribuendo alla Giunta regionale - sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) - il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, violerebbe la potestà legislativa dello Stato, dovendosi ricondurre la competenza in parola tra le materie "tutela della concorrenza" (Art, 117, comma 2, lett .e)) e "tutela dell'ambiente" (articolo 117, comma 2 lett. s)) di competenza legislativa esclusiva statale.

Ad avviso della ricorrente la norma de qua deve ritenersi costituzionalmente illegittima spettando in via esclusiva allo Stato, e in particolare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (art. 10, comma 14, d.l. n. 70/2011; art. 21, comma 19, d.l. n. 201/2011; art. 3 d.p.c.m. 20 luglio 2012; art. 2, comma 12, l. n. 481/1995), il compito di determinare le tariffe del servizio idrico integrato al fine di garantire su tutto il territorio nazionale e in modo uniforme in ogni regione la tutela delle dinamiche concorrenziali e i livelli minimi delle prestazioni e dei servizi pubblici.

A sostegno di tale impostazione viene richiamata quella consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui, alla luce di un'interpretazione letterale e sistematica degli articoli 154, 155 e 161 del d.lgs n. 152/2006, la determinazione delle tariffe per i servizi idrici deve essere ricondotta alle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" (v., ex multis, C. Cost. sent. n. 246/2009; 307/2009; 29/2010; 142/2010; 67/2013), e tale riparto di competenze vale anche per le regioni a statuto speciale, con la sola esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano (cfr. C. Cost. sent. n. 412/1994; 233/2013; 137/2014).

A quanto detto deve aggiungersi che né nello Statuto della Regione della Valle d'Aosta né nelle relative norme di attuazione è dato rinvenire alcuna norma che stabilisca la competenza legislativa esclusiva della Regione in tema di determinazione delle tariffe per i servizi idrici. Al contrario, il decreto legge n. 201 del 2011 ha confermato l'attribuzione all'Autorità garante delle "funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici" le quali "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" (art. 21, comma 19, d.l. n. 201/2011). Invero, si sottolinea come l' attribuzione di funzioni di regolazione, di controllo e sanzionatorie alle Autorità indipendenti sia funzionale a garantire livelli minimi delle prestazioni e dei servizi pubblici e a "ridurre le criticità che potrebbero derivare dalla commistione, in capo alle medesime amministrazioni, di ruoli tra loro incompatibili, introducendo una distinzione tra soggetti regolatori e soggetti regolati" (C. Cost. sent. n. 41/2013). Tali funzioni devono essere esercitate dalle competenti Autorità indipendenti "in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale" senza che sia possibile ammettere eccezioni a favore delle regioni a statuto speciale, la cui sottrazione dall'ambito di applicazione della regolazione nazionale indipendente potrebbe peraltro determinare effetti a catena rispetto a tutte le altre regioni a Statuto speciale – quali la Sicilia e la Sardegna – in cui la regolazione nazionale del servizio idrico integrato ha sempre trovato e trova pacifica applicazione.

Ad avviso della ricorrente è dunque compito dello Stato e, in particolare, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico "predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga" (cfr. art. 10, comma 14, d.l. n. 70/2011), nonché quello di "approvare le tariffe predisposte dalle autorità competenti", verificando in questo caso in via successiva il rispetto dei criteri tariffari dalla stessa definiti.

Sulla base dei motivi appena esposti, il Governo ha ritenuto la normativa regionale di cui all'articolo 5 della l. r. della Valle d'Aosta n. 5/2014 passibile di censura in quanto, attribuendo alla Giunta Regionale il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, si pone in contrasto con quanto disposto dall'articolo 117, comma 2, lett. e) ed s), della Costituzione violando la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente