AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO (AEEG) (1/2015)

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Il nuovo regolamento sulla partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’AEEG

Con delibera del 23 dicembre 2014, l’AEEG ha approvato un regolamento recante la «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’Energia elettrica il gas e il sistema idrico» (649/2014/A).

L’Autorità ha precisato che la sostituzione del precedente regolamento in materia del 2009 è stata dettata dalla necessità di adeguarsi alle nuove competenze attribuite all’Autorità in materia di servizi idrici (d.l. n. 201/2011) e di teleriscaldamento (d.lgs. n. 102/2014), nonché alla disciplina legislativa degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le amministrazioni pubbliche (d.lgs. n. 33/2013).

Il nuovo regolamento, da un lato, ha razionalizzato e riordinato disposizioni già presenti nel precedente, dall’altro lato, ha introdotto alcune modifiche innovative alla preesistente normativa.

 

 

A quest’ultimo proposito, l’art. 2 («Avvio del procedimento») prevede ora che, nella delibera di avvio del procedimento, possa essere indicato (oltre al responsabile del procedimento) anche «un funzionario incaricato degli adempimenti operativi» (punto 2.1, lett. c).

L’art. 4 («Consultazione»), a sua volta, stabilisce che vengano prese in considerazione soltanto le osservazioni e proposte «argomentate» e rese in forma non anonima (punto 4.5), che le medesime vengano «pubblicate» sul sito internet a cura del responsabile del procedimento, e che spetti ai partecipanti alla consultazione «che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni fare motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici le parti riservate, che non saranno pubblicate» (punto 4.10).

A differenza del precedente regolamento, che prevedeva espressamente solo la pubblicazione degli atti di regolazione, l’art. 6 («Pubblicità degli atti») precisa altresì’ che sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità «le deliberazioni di avvio del procedimento, i documenti per la consultazione nonché gli atti di regolazione adottati» (punto 6.1).

Con duplicazione forse evitabile, poi, l’art. 6 riproduce pressoché integralmente la prescrizione già contenuta nell’art. 4 relativa alla pubblicazione delle osservazioni e proposte dei partecipanti alla consultazione e alle modalità atte a salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni (punto 6.2).

Peraltro, a differenza della prescrizione contenuta nell’art.4, secondo cui le osservazioni e le proposte «sono pubblicate» sul sito internet a cura del responsabile del procedimento, l’art. 6 stabilisce che le medesime «possono essere pubblicate» su tale sito. Il regolamento lascia dunque un margine di incertezza sull’obbligatorietà o meno della pubblicazione delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti.

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/649-14


Il nuovo regolamento in materia di audizioni periodiche e speciali e di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull’efficacia dei servizi

Con delibera dell’11 dicembre 2014, l’AEEG ha approvato un regolamento recante la «Riforma del Regolamento per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l’efficacia dei servizi» (603/2014/A).

L’Autorità ha motivato l’introduzione delle modifiche alla disciplina in materia (regolamento n. 33/2003, a sua volta già modificato con delibera n. 212/2014/A), con riferimento alla necessità di coinvolgere più intensamente gli stakeholder nella definizione delle strategie, delle politiche regolatorie e dei programmi di attività dell’Autorità, «in tal modo non solo assicurando loro il diritto ad essere ascoltati, ma anche presentando l’impegno a fornire un rendiconto delle attività e delle scelte di regolazione».

Il nuovo regolamento introduce non solo modifiche alla precedente disciplina, ma anche disposizioni normative del tutto nuove (4-bis, «Audizioni speciali su specifiche azioni delle Linee Strategiche»; art. 4-ter, «Audizioni speciali sulla partecipazione dell’Autorità alle attività di istituzioni ed organizzazioni per la cooperazione europea ed internazionale»; art. 4-quater, «Giornate della trasparenza»).

http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/603-14.htm


Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per le gestioni d’ambito

Tra gli atti aventi contenuto normativo più rilevanti recentemente approvati dall’AEEG, vi è la deliberazione del 24 luglio 2014 recante «Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d’ambito e altre disposizioni in materia tariffaria» (367/2014/R/GAS).

Si tratta di un tipico ambito di regolazione dell’AEEG espressamente previsto dalla legge n. 481/1995, da varie direttive europee e da altre fonti primarie nazionali: fonti normative tutte richiamate dalla deliberazione in questione.

Il procedimento sulla regolazione tariffaria è stato sottoposto per gli aspetti più rilevanti all’Air, secondo quanto previsto dalla Guida per l’analisi d’impatto della regolazione.

Nell’ambito del procedimento suddetto sono stati complessivamente pubblicati sette documenti per la consultazione mediante i quali l’AEEG ha inizialmente delineato le principali linee di intervento per il quarto periodo di regolazione, e illustrato poi i propri orientamenti per la determinazione dei costi riconosciuti ai fini della determinazione delle tariffe.

L’ultimo documento per la consultazione ha analizzato tre diverse opzioni di regolazione sulla base della metodologia Air in tema di costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dell’attività di distribuzione-gestione delle infrastrutture di rete (senza tuttavia prevedere espressamente una opzione preferita).

Tale documento è stato oggetto di commenti e osservazioni da parte di imprese distributrici e loro associazioni, di un Comune, una Provincia e un’associazione di Enti locali, di alcune imprese di vendita del gas naturale.

La deliberazione in oggetto ha preso in esame tali osservazioni raggruppandole per tematiche. Essa, peraltro, non sembra essersi espressamente confrontata con tali osservazioni, sia pur sostanzialmente accogliendo alcune di esse.

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/367-14%20

 


 Riforma della disciplina della qualità dei servizi telefonici delle aziende di vendita di energia elettrica e di gas naturale

Con la delibera del 27 novembre 2014, recante «Riforma della disciplina della qualità dei servizi telefonici delle aziende di vendita di energia elettrica e di gas naturale - TIQ» (580/2014/R/COM), l’AEEG ha riformato la normativa concernente la qualità dei servizi telefonici delle aziende di vendita di energia elettrica e gas naturale.

La normativa in questione, vigente dal 1° gennaio 2015, è stata adottata nell’ambito delle competenze assegnate all’Autorità dall’art. 2, comma 12, lettera h) della legge n. 481/1995, secondo cui l’Autorità emana direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi e fissa i livelli standard, generali o specifici, di qualità dei servizi.

La delibera è stata preceduta da una duplice consultazione, avendo la prima di esse rivelato la presenza di varie criticità del sistema e la necessità di un loro approfondimento.

Essa riporta le osservazioni, sia adesive che critiche, formulate dai partecipanti alla doppia consultazione raggruppandole per oggetto, anche se dalla motivazione non emerge con immediata chiarezza quali suggerimenti siano stati recepiti e quali, invece, siano stati rigettati dall’Autorità.

L’atto di avvio del procedimento (23 gennaio 2014 – 7/2014/R/COM) non contiene alcun riferimento all’applicazione o meno dell’Air nel caso in questione, né la delibera stessa indica alcunché al riguardo.

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/580-14

 


 Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi

Con la delibera, approvata in data 12 febbraio 2015, recante “Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi» (46/2015/R/GAS), l’Autorità ha esercitato una competenza ad essa espressamente e puntualmente attribuita dall’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011, secondo cui l’Autorità adotta direttive relative alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

A sua volta, l’art. 20, comma 2, prevede gli obiettivi e l’oggetto delle direttive in questione. Più precisamente, tale comma dispone che «Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema: a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualita', l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale; b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella  misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovra' risultare coerente con criteri di fattibilita' tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza; c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano; d) fissano le  procedure, i  tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di  tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento; e) sottopongono a termini perentori le attivita' poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia; f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare  in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresi' i provvedimenti che il gestore della  rete  deve  adottare  al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di  rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti; h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti; i) stabiliscono le misure necessarie affinche' l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano».

Una simile previsione, in effetti, sembra fondare e delimitare adeguatamente l’oggetto e gli obiettivi dei poteri di regolazione dell’AEGG con riferimento alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano, e dunque rispettare i principi della riserva di legge e di legalità sostanziale.

La delibera è stata preceduta da una duplice consultazione, riporta le numerose osservazioni formulate dai partecipanti, raggruppandole per oggetto ed esternando con apprezzabile chiarezza le ragioni per condividere o meno le medesime.

L’atto di avvio del procedimento (delibera 8 settembre 2001 - ARG/gas 120/11) non fa alcun riferimento all’applicazione o meno dell’Air nel caso in questione, né la delibera stessa contiene alcuna indicazione al riguardo.

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/046-15