Archivio rubriche 2015

INTRODUZIONE

Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.


Sommario Rubrica “Fonti Internazionali”:

Notizia n. 1: La Presidenza del Consiglio dei ministri detta orientamenti e criteri per il ricorso all'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21 gennaio 2014, Orientamenti e criteri per il ricorso all'art. 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (14A02907) (GU Serie Generale n.87 del 14-4-2014).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/14/14A02907/sg.

Notizia 2: Intervento italiano di protezione civile europeo in Bosnia. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2014: dichiarato lo stato di emergenza per le piogge di eccezionale intensità che hanno colpito Bosnia Erzegovina e Serbia dal 13 maggio 2014

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG45686

Notizia n. 3: L’adeguamento dell’ordinamento interno alle prescrizioni della sentenza “Torreggiani” della CEDU. LEGGE 11 agosto 2014, n. 117.Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00122)

Notizia n. 4: La riforma della cooperazione internazionale allo sviluppo. LEGGE 11 agosto 2014, n. 125. Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130) (GU n.199 del 28-8-2014 )

(di Federico Gianassi)

 

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente.

Tra i recenti provvedimenti con i quali Legislatore ha provveduto ad autorizzare il Capo dello Stato alla ratifica e ha dato esecuzione a convenzioni internazionali si segnalano la legge di ratifica e esecuzione della convenzione contro la sparizione forzata del 2006; la legge di ratifica e esecuzione della convenzione sulla competenza, sulla legge applicabile e sulla esecuzione in materia di cooperazione sulla genitorialità del 1996; la legge di adesione alla convezione internazionale per la riduzione dei casi di apolidia del 1961 e infine la legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Stati Uniti per favorire la compliance fiscale internazionale.

(Legge 29 luglio 2015, n. 131 in vigore dal 21 agosto 2015)

L'Italia ha finalmente ratificato e reso esecutiva la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (d'ora innanzi "Convenzione"), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 e in vigore sul piano internazionale dal 2010. La Convenzione costituisce il primo trattato universale dedicato a reprimere un fenomeno che, dopo essere venuto tristemente alla ribalta nel periodo delle dittature latino-americane degli anni settanta, è sempre più diffuso nella comunità internazionale contemporanea . Il trend risulta anche dal più recente rapporto elaborato dal Gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani sulle sparizioni forzate nel 2014.

(Decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale)

Con il decreto legislativo 142 del 2015, entrato in vigore lo scorso 30 settembre, l'Italia ha attuato le direttive 2013/33/UE (denominata anche direttiva "accoglienza") e 2013/32/UE (denominata anche direttiva "procedure"), entrambe rifusioni rispettivamente delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE. Come è noto, le due direttive hanno ampliato la tutela riconosciuta ai richiedenti protezione internazionale nel territorio dell'Unione europea e insieme formano uno dei pilastri fondanti il sistema europeo comune di asilo. In particolare, la prima stabilisce le norme comuni relative alle modalità di accoglienza, fissando lo standard da garantire ai richiedenti protezione internazionale nelle more della definizione della procedura di esame della domanda. La seconda detta le norme volte ad armonizzare le procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale negli Stati membri dell'Unione europea.

This comment deals with the recent ECtHR judgement in the case Oriali and Others v. Italy concerning three homosexual couples who complained the violation of Articles 8,12 and 14 of the ECHR. This judgement is noteworthy for the reasoning used by the Court to reach its conclusions as well as for the impact on the increasing dialogue between national and supranational Courts. After an overview on the status of homosexuals unions at European level, the paper will focus on the jurisprudence of the Italian Courts with particular attention to the decisions of the Supreme Court and the Constitutional Court. Then, it will analyse the content of the Oriali judgment, by emphasising the novelties concerning the interpretation of the doctrine of the margin of appreciation in the light of positive obligations of States. Indeed, the Court has recognised that Italian Government has overstepped its margin of appreciation by failing to provide for the core rights to same-sex couples. Moreover, the Strasbourg Court has strengthened the content of the ECHR passing through the Italian Constitution and national jurisprudence. This choice may represent a step forward in the construction of a dialogue between ECtHR and national legal orders.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia).

Sentenza della Corte (grande sezione) del 14 aprile 2015, Consiglio c. Commissione[1], ECLI:EU:C:2015:217[2]

Nella sentenza che si segnala la Corte di giustizia, deliberando su un ricorso di annullamento promosso dal Consiglio dell’Unione nei confronti della Commissione, ha affermato che quest’ultima è titolare del potere di ritirare le proprie proposte di iniziativa legislativa; l’esercizio di questo potere soggiace, tuttavia, ad alcuni limiti e condizioni, il rispetto dei quali può essere controllato dalla Corte.

Sentenza della Corte (grande sezione) del 16 giugno 2015, Gauweiler e a.[1], ECLI:EU:C:2015:400[2]

Con la sentenza che si segnala, resa a titolo pregiudiziale a seguito del primo rinvio effettuato dal Budesverfassungsgericht, la Corte di giustizia afferma che l’adozione di un programma di acquisto di titoli quale il programma Outright Monetary Transactions (Operazioni definitive monetarie; di seguito, “programma OMT”) rientra nelle attribuzioni del Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC), rispetta il principio di proporzionalità ed è compatibile con il divieto di assistenza finanziaria da parte del SEBC agli Stati membri posto dall’art. 123, par. 1, TFUE.

Direttiva del Consiglio sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE[1] 

Nell’elenco dei diritti di cui godono i cittadini dell’Unione, l’art. 20, par. 2, TFUE include, alla lettera c), “[il] diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato”. Lo stesso diritto è riaffermato dall’art. 46 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dall’art. 23, par. 1, TFUE; quest’ultimo aggiunge che “[g]li Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela”.  

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Osservatorio sulle fonti

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