Direttiva 2014/104/UE – Regole comuni in materia di azioni, basate sul diritto nazionale, per il risarcimento dei danni da violazioni del diritto antitrust nazionale ed europeo (1/2015)

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Il 26 novembre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2014/104/UE, recante “norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea”.[1] La direttiva mira a rendere effettivo il diritto al risarcimento dei danni spettante alle vittime di violazioni dei divieti posti dagli artt. 101 e 102 TFUE, in materia, rispettivamente, di intese restrittive della concorrenza e abuso della posizione dominante. In tal modo, la direttiva intende rafforzare il private enforcement della normativa antitrust. Come noto, l’applicazione di quest’ultima ha ormai carattere decentrato, essendo affidata non solo alla Commissione europea ma anche alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ai giudici nazionali. Mentre la Commissione e le autorità antitrust concorrono al public enforcement delle regole di concorrenza, l’applicazione a livello privatistico delle stesse, intesa come tutela dei diritti soggettivi che scaturiscono dagli artt. 101 e 102 TFUE, è affidata ai giudici nazionali. Poiché l’art. 19, par. 1, TUE richiede agli Stati membri di stabilire i mezzi necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto UE, gli stessi devono predisporre norme procedurali idonee a garantire l’effettivo esercizio del diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione delle suddette disposizioni.

 

All’origine dell’adozione della direttiva vi è la considerazione, espressa nel considerando 7, che l’esistenza di “marcate differenze” tra le normative nazionali in materia “caus[a] incertezza riguardo alle condizioni a cui i soggetti danneggiati possono esercitare il diritto al risarcimento conferito loro dal TFUE e compromettono l'effettivo esercizio di tale diritto (…) e possono pertanto incidere sulla concorrenza nei mercati in cui operano [i] soggetti danneggiati così come le imprese autrici della violazione”. Nel successivo considerando si spiega che l’adozione della direttiva sul doppio fondamento giuridico degli artt. 104 e 113 TFUE è dovuta al fatto che la suddetta eterogeneità delle normative nazionali può arrecare pregiudizio sia alla concorrenza che al mercato interno, in quanto, da un lato,  “può portare a un vantaggio concorrenziale per certe imprese che hanno violato gli articoli 101 o 102 TFUE, [e, dall’altro,] può altresì disincentivare l'esercizio del diritto di stabilimento e di fornitura di beni e servizi negli Stati membri in cui il diritto al risarcimento è applicato in modo più efficace”.

Le regole della direttiva si applicano alle azioni risarcitorie collegate a violazioni sia degli artt. 101 e 102 TFUE sia delle disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo dei suddetti articoli e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.[2] In entrambi i casi, agli Stati membri è fatto obbligo di assicurare il diritto al “pieno risarcimento” del danno, ossia di mettere la persona nella condizione in cui si sarebbe trovata se la violazione non fosse stata commessa; il risarcimento deve pertanto coprire il danno emergente, il lucro cessante e il pagamento degli interessi, ma non deve condurre a una sovra-compensazione del danno subito, sotto forma di risarcimento punitivo, multiplo o di altra natura (art. 3). Regole sulla quantificazione del danno e disposizioni volte ad evitare la sovra-compensazione sono contenute, rispettivamente, nei Capi V e IV.

L’art. 4 codifica i principi di effettività ed equivalenza enunciati dalla Corte di giustizia quali limiti all’autonomia procedurali degli Stati membri, stabilendo che “[a] norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza[; a] norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale.” È da intendersi che questi principi continuano ad operare in relazione sia agli aspetti della disciplina delle azioni di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione della normativa antitrust coperti dalla direttiva sia agli aspetti ulteriori.

Quanto ai primi, la direttiva contiene regole in materia di divulgazione delle prove (Capo II), di effetti delle decisioni nazionali che accertano violazioni della concorrenza, termini di prescrizione e responsabilità solidale (Capo III), e composizione consensuale delle controversie (Capo VI).

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 27 dicembre 2016.



[1] Il testo della direttiva, che è pubblicato in GUUE 2014 L 349 del 5.12.2014, pp. 1-19, è reperibile qui.

[2] Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in GUUE L 1 del 4.1.2003, p. 1, «quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo [101, paragrafo 1, TFUE] che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo [101 TFUE] a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo [102 TFUE], esse applicano anche l'articolo [102 TFUE]».