Novità legislative della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Segnalazioni (2/2015)

Stampa

D.Lgs. 9 aprile 2015, n.75. Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

Il decreto legislativo reca modifiche all’art. 20 ter del d.P.R. n. 752/76, che disciplina le dichiarazioni individuali di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico rese dai cittadini della provincia di Bolzano che vogliano beneficiare degli effetti giuridici derivanti dall’appartenenza o dall’aggregazione ad uno dei ai tre gruppi linguistici (italiano, tedesco e ladino) presenti sul territorio provinciale.

 

 La novella estende la facoltà di rendere la suddetta dichiarazione ai cittadini di altro Stato dell’Unione europea, ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione, e ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, anche se non sono residenti in Provincia di Bolzano. In tal modo nella disciplina della materia l’ordinamento provinciale si adegua alla normativa nazionale ed europea.

Link web: http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/202531/decreto_legislativo_29_aprile_2015_n_75.aspx?view=1&;a=2015&n=75&in=18

 


 

Novità legislative della Provincia di Bolzano

Nel periodo marzo – luglio 2015 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato 4 leggi, tra le quali si segnalano:

 - Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3 “Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige”

La legge istituisce una Convenzione provinciale (Convenzione sull'Alto Adige) con il compito di esaminare una bozza riguardante, sia gli adeguamenti istituzionali sia le necessarie integrazioni allo Statuto di autonomia, di discuterla e presentarla al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

 In particolare ne vengono definite la composizione (art. 2); le modalità di funzionamento (art. 3); la collaborazione con i parlamentari e il Consiglio della Provincia autonoma di Trento (art. 4); la partecipazione, attraverso l’istituzione di un apposito forum di cittadini (art. 5); la durata dei lavori (art. 6) e la copertura delle spese (art. 7).

Link web: http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20150618/it/201949/legge_provinciale_23_aprile_2015_n_3.aspx?view=1&;a=2015&in=25

- Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 “Ordinamento del personale della Provincia”

La legge detta norme per il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia.

 In particolare la legge reca disposizioni relative alle fonti normative; alla dotazione di posti e accesso all’impiego; alla mobilità e incompatibilità; alle pari opportunità e benessere sul luogo di lavoro; ai diritti sindacali; all’ordinamento disciplinare.

 Quanto alle fonti normative riserva alla legge (o ad atti normativi o amministrativi sulla base della legge o nell'ambito dei principi posti dalla stessa), le seguenti materie: responsabilità giuridiche; organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; principi fondamentali di organizzazione degli uffici, compresa la determinazione degli orari di servizio; accesso al servizio e procedure a sostegno dell’ingresso nel mondo del lavoro; ruoli e dotazione organica; garanzia della libertà di insegnamento e autonomia professionale nello svolgimento della relativa attività professionale; disciplina delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività ed i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; diritti sindacali.

 L’art. 3-7 delineano i rapporti tra competenze statali e provinciali e contrattazione collettiva , precisando che i rapporti di lavoro del personale della Provincia di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge o derivanti dalle fonti normative previste dalla stessa. Eventuali disposizioni di legge o regolamento che introducano discipline nei rapporti di lavoro del personale sopra indicato o di una parte di esso possono essere derogate da successivi contratti collettivi limitatamente alle materie riservate alla contrattazione collettiva e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che una legge provinciale disponga espressamente in senso contrario.

Link web: http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20150618/it/202332/legge_provinciale_19_maggio_2015_n_6.aspx?view=1&;a=2015&in=25