La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato approva le Comunicazioni della Commissione sulla Better regulation (1/2016)

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Doc. XVIII, n. 102, 25 novembre 2015

 

Motivi della segnalazione

La 14a Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato ha approvato la Comunicazione della Commissione «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell’UE» COM (2015) 215 e la Comunicazione della Commissione «Proposta di accordo interistituzionale “Legiferare meglio”» COM (2015) 216.

La 14a Commissione sottolinea come i parlamenti nazionali hanno «un ruolo istituzionale specificamente vocato all’approfondimento delle questioni connesse con la Better regulation, da veicolare attraverso il potere di adottare pareri motivati e pareri, loro conferito dal Trattato di Lisbona e dalla procedura del dialogo politico, divenuta oramai, anche in base all’interpretazione del preambolo del Protocollo n. 1, una vera e propria “convenzione costituzionale europea”». In particolare, prosegue la 14ͣ Commissione, la verifica dei princıpi della Better regulation da parte dei parlamenti nazionali potrà avvenire soprattutto attraverso la valutazione di impatto che accompagna le proposte legislative della Commissione europea, attraverso cui verificare la congruità del quantum di azione europea richiesta nelle singole fattispecie da regolare.

Dopo avere sottolineato tali profili, la 14a Commissione, pur esprimendo parere favorevole sulle due Comunicazioni, pone alcune condizioni, quali: a) la riconsiderazione della previsione, contenuta nella proposta di Accordo interistituzionale, secondo cui il Parlamento europeo ed il Consiglio dovrebbero porre in essere una valutazione d’impatto su ogni emendamento sostanziale proposto durante l’iter legislativo. Tale previsione appare un aggravio procedimentale eccessivamente oneroso; b) la riconsiderazione della equiparazione dei parlamenti nazionali alle «parti interessate», contenuta nel punto 15 della proposta di Accordo interistituzionale; c) la valutazione dell’opportunità di trasmettere ufficialmente i progetti di atti delegati anche ai parlamenti nazionali.

E.A.