A.S. Doc. XVIII n. 112, 9 marzo 2016
La 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato, nell’esaminare la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM (2015) 671 def.) ha espresso «perplessità» sul rispetto del principio di proporzionalità. La proposta prevede l’istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea, costituita dall’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere.
Partendo dal presupposto che occorre assicurare il necessario sostegno agli Stati membri in cui la pressione migratoria è maggiore, la 1ª Commissione ha espresso perplessità sulla possibilità di intervento diretto dell’Agenzia nei casi di emergenza, in particolare con riferimento al meccanismo di imposizione o di forzata sostituzione (previsto dall’art. 18 della proposta), nella gestione delle frontiere dello Stato membro. Tale previsione, conclude la 1ª Commissione, sembra rispondere alla possibilità che lo Stato membro non intenda collaborare a una corretta gestione delle frontiere, eventualità che non risponde all’obiettivo della proposta, che è quello di istituire un sistema di condivisione dell’onere di gestione delle frontiere esterne dell’Unione europea, nelle zone di maggiore pressione migratoria.