Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2022)

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CONS. STATO, sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178

È confermato l'orientamento (ex multis Cons. Stato, V, 22 marzo 2016, n. 1189) in base al quale solo a fronte di una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale che minacci l'incolumità dei cittadini potrebbe giustificarsi l'eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi ed alla disciplina vigente, attuata mediante l'utilizzazione di provvedimenti extra ordinem; in particolare, sulla necessità che il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti - mezzo per far fronte a situazioni di carattere eccezionale e impreviste costituenti minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare gli ordinari mezzi approntati dall'ordinamento - sia suffragato da istruttoria e motivazione adeguate la giurisprudenza è costante (cfr. Cons. Stato, III, 29 maggio 2015, n. 2697; V, 23 settembre 2015, n. 4466, 2 marzo 2015, n. 988, 25 maggio 2012, n. 3077, 20 febbraio 2012, n. 904; VI, 5 settembre 2005, n. 4525).
L'ordinanza sindacale impugnata ometteva di chiarire per quale motivo la situazione di fatto su cui andava ad incidere - non generatasi all'improvviso ma venutasi a delineare nel corso degli anni - non potesse essere (sempre che ne sussistessero i presupposti) affrontata con i mezzi ordinari.