Il Senato ritiene le proposte di direttiva relative ai c.d. Organismi per la parità non conformi al principio di proporzionalità (2/2023)

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Nel corso della seduta del 15 marzo 2023, la 4a Commissione permanente del Senato ha concluso l’esame delle proposte di direttiva COM(2022) 688 e COM(2022) 689 in materia di parità di trattamento e pari opportunità in ambito lavorativo. In particolare, le proposte di direttiva mirano a rafforzare l’indipendenza ed i poteri dei c.d. Organismi per la parità, attraverso la previsione di una serie di requisiti minimi e vincolanti per tutti gli Stati membri.

In precedenza, le proposte di direttiva erano state oggetto di rilievi critici da parte del Parlamento lituano.

Ad avviso della 4a Commissione permanente del Senato, il progetto di atto legislativo – pur rispettando il principio di sussidiarietà – appare in contrasto con quello di proporzionalità. La proposta finisce infatti per incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri, configurando un procedimento alternativo a quello ordinario (art. 9, par. 5), ancorché non escludente il ricorso alla giurisdizione ordinaria (art. 6, par. 3 e art. 7) e ancorché non necessariamente vincolante (art. 8, paragrafo 4). In particolare, risulterebbe non proporzionata la previsione che gli Stati membri debbano assicurare agli Organismi nazionali poteri di indagine autonomi, per l’accertamento dei fatti, con «diritti effettivi di accesso alle informazioni» (art. 8, par. 1 e 2). Ciò rappresenterebbe una distonia rispetto ai principi dell’ordinamento italiano, nell’ambito del quale le indagini sono disposte dall’autorità giudiziaria e svolte dalla polizia giudiziaria, nel quadro di un procedimento disciplinato dalla legge e da un complessivo equilibrio tra organi giudicanti, requirenti e parti in causa.

La mancanza di proporzionalità risulta inoltre amplificata sia dal potere degli Organismi di poter agire di propria iniziativa (art. 8, par. 1), sia da quello di ricorrere alla giustizia ordinaria, amministrativa o civile, per far valere le proprie decisioni adottate a seguito dell’accertamento dei fatti raggiunto mediante le predette indagini (art. 9, par. 2, lett. a).