Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Luglio 2012 - Ottobre 2012) - (3/2012)

(aggiornato al 20.10.2012)

Nel periodo di riferimento considerato (Luglio 2012 – Ottobre 2012), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato alcune rilevanti delibere di carattere regolamentare.

I) In primo luogo, la Delibera n. 392/12/CONS[1], recante “Modifica al Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell’art. 32-quater del Testo unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici”, ha apportato alcune modifiche al precedente regolamento contenuto nell’Allegato A) della delibera n. 667/10/CONS[2], in ragione di alcune recenti pronunce del giudice amministrativo.

In particolare, il diritto di utilizzare brevi estratti di cronaca da parte delle emittenti terze nasce quale risposta alla necessità di garantite un equo bilanciamento fra il diritto di sfruttamento economico della programmazione in palinsesto sulla quale sussistono i diritti di esclusiva e il diritto di informare il pubblico da parte delle terze emittenti, riportando uno “stralcio” dei momenti essenziali andati in onda all’interno di finestre informative.

Le finalità perseguite trovano origine nella normativa comunitaria in materia di brevi estratti di cronaca, che stabilisce l’obiettivo di “garanzia della libertà di informazione e di adeguata salvaguardia degli interessi dei telespettatori dell’Unione ad una informazione agevole ed effettiva con riguardo a tutti gli eventi di interesse generale” (Articolo 15 e considerando n. 55 della Direttiva)[3].

Tale diritto è riconosciuto dalla Delibera Agcom a tutte le emittenti televisive, anche analogiche, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata, dalla modalità di trasmissione in chiaro o criptato e dall’ambito territoriale. Il regolamento del 2010 definisce l’ “evento di grande interesse pubblico”[4], sottoponendo la sua messa in onda da parte di terzi operatori a una serie di condizioni, cioè:

esclusivamente nell’ambito di notiziari, intesi come trasmissioni informative a carattere generale, con programmazione regolare all’interno di fasce orarie prestabilite, escluse in ogni caso le trasmissioni a scopo di intrattenimento;

a partire da un’ora dalla conclusione dell’evento fino a 48 ore dalla conclusione dello stesso.

Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, l’organizzatore dell’evento di grande interesse pubblico può mettere direttamente a disposizione delle emittenti televisive un sistema telematico che consenta di prendere visione dell’evento stesso nella sua interezza e di estrapolarne, nel rispetto del diritto d’autore e connessi e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, brevi estratti di cronaca per la complessiva durata in origine prevista all’articolo 3, pari a tre minuti. In subordine, le emittenti televisive, anche analogiche, accedono al segnale di trasmissione o di contribuzione del soggetto assegnatario dei diritti e scelgono liberamente le immagini dalle quali estrapolare i brevi estratti, per la durata complessiva non superiore a tre minuti, indicandone la fonte mediante apposita scritta in sovraimpressione per tutta la durata dell’estratto. Le condizioni di accesso di cui al comma precedente sono comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell’evento, e comunque non oltre una settimana prima della data dell’evento, e sono concesse a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

La sentenza 7844/2011 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio aveva disposto l’annullamento dell’art. 3, comma 4, del Regolamento 667/10/CONS nella parte in cui fissava la durata massima degli estratti in tre minuti, anziché in novanta secondi, così come indicato dal considerando n. 55 della direttiva 2010/13/UE. Infatti, secondo il TAR la normativa comunitaria non prevede certo che, in una prospettiva di armonizzazione delle disposizioni, gli Stati possano introdurre eccezioni o disposizioni derogatorie rispetto ai precetti europei, specie se formulati in maniera puntuale e specifica. Si tratta, dunque, di un annullamento in parte qua per contrasto con la normativa di derivazione comunitaria.

Inoltre, osserva il TAR, l’introduzione di disposizioni più rigorose rispetto a quelle comunitarie, ulteriormente limitative del diritto di iniziativa economica e dei diritti di esclusiva non possono che avere, a loro volta, fondamento in una fonte normativa primaria, nel caso di specie nella legge di delega, circostanza che, secondo il TAR, non ricorre.

In altri termini, anche qualora si ammettesse la legittimità dell’introduzione di limiti diversi rispetto a quanto previsto in ambito europeo, la fonte a ciò preposta non potrebbe giammai avere grado secondario, piuttosto dovrebbe trovare radicamento in una fonte di grado primario, come il rispetto del criterio gerarchico impone. Invece, nel caso de quo, nessuna disposizione in tal senso è contenuta né nella legge di delega, né nell'art. 32 quater del D.Lgs. 44/2010.

A sua volta, la sentenza n. 3498/2012 del Consiglio di Stato, nel respingere l’appello principale proposto dall’Autorità, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, ordinando l’esecuzione della sentenza.

Il Consiglio di Stato ha, fra l’altro, argomentato che nel Regolamento dell’Autorità ha avuto luogo il bilanciamento di interessi tra il diritto allo sfruttamento dei diritti audiovisivi e del diritto di cronaca degli operatori della comunicazione, nei suoi riflessi sulla libertà fondamentale a essere informati, nonché sulla diffusione dei valori culturali in raffronto ai diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, il limite di durata massima dei brevi estratti, che va a incidere sul diritto di esclusiva attribuito alle singole emittenti, è cristallizzato nel parametro europeo in una logica di contemperamento di opposte esigenze di tutela e pertanto non può prestarsi a modifiche peggiorative nella regolamentazione da parte dei singoli Stati membri, con l’evidente e consequenziale rischio di stravolgimento dell’equilibrio complessivo delle misure introdotte dal legislatore europeo

II) Delibera n. 391/12/CONS[5], recante “Proroga, in via d’urgenza, del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo di cui alla delibera n. 366/10/CONS in conseguenza delle sentenze del Consiglio di Stato n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012, n. 04661/2012 depositate il 31 agosto 2012, nelle more della revisione del detto piano di numerazione”. Con tale Delibera l’Autorità ha prorogato l’attuale Piano di numerazione nelle more della definizione del nuovo Piano, al fine di evitare un corrispondente vuoto regolamentare derivante dalle decisioni di annullamento del giudice amministrativo, con possibilità di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti, e al fine di consentire l’ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato:

  1. a)l’inadeguatezza dell’utilizzo delle graduatorie Co.re.com. quale criterio per l’attribuzione della numerazione alle emittenti locali: infatti, tali graduatorie erano “compilate per finalità diverse da quelle per le quali veniva predisposto il piano Agcom essendo il frutto combinato di due fattori di assegnazione del punteggio e cioè del fatturato e del numero dei dipendenti”, per cui potevano solo in parte essere considerate come un criterio di qualità e un indice di rilevamento delle preferenze degli utenti e del radicamento nel territorio (sentenza n. 4658/2012).
  2. b)l’illegittimità del termine di quindici giorni stabilito dall’Autorità per la consultazione pubblica, in luogo dei trenta giorni stabiliti dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 259/2003 (recante il Codice delle comunicazioni elettroniche). Con la medesima sentenza, inoltre, il Consiglio di Stato ha ulteriormente argomentato l’inidoneità dell’utilizzo del criterio delle graduatorie Co.re.com. con riferimento all’attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali. Infatti, essendo tali graduatorie compilate sulla base del fatturato delle emittenti, le stesse sono inidonee ad attestare le preferenze degli utenti. Invece, le abitudini e le preferenze degli utenti si prestano ad essere vagliate rispetto “all’unico indice di carattere diretto ed endogeno cioè il livello di ascolto di ciascuna emittente ed il suo radicamento nel territorio, fermo restando che il legislatore ha attribuito al criterio “abitudine dell’utente” una valenza autonoma rispetto agli ascoltipreferenze.” (sentenza n. 4659/2012 del Consiglio di Stato)

Sicché, il Consiglio dell’Autorità ha approvato uno schema di provvedimento da sottoporre a consultazione pubblica riguardante il nuovo Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.

La Delibera n. 442/12/Cons[6]  ha indetto la Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo.

Per completezza, si segnala che nel periodo di riferimento considerato sono state approvate altre tre delibere di carattere regolamentare, di cui si riporterà il titolo, vale a dire:

III) Delibera n. 422/12/CONS[7], Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e dell’assemblea della Regione siciliana indette per il giorno 28 ottobre 2012 e Delibera n. 423/12/CONS[8], Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica  e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative  alla campagna per il referendum propositivo indetto dalla regione Valle D’Aosta per il giorno 18 novembre 2012.

IV) Delibera 393/12/CONS[9] - Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 per l'avvio del nuovo sistema informativo automatizzato del Registro degli Operatori di Comunicazione.

Marana Avvisati



[1] In Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 17/09/2012, reperibile in http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=9414

[2] Delibera n. 667/10/CONS, Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell’art. 32-quater del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 07/01/2011, reperibile in http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=5440

[3] L’art. 32 quater del D.Lgs. 44/2010 ha demandato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’individuazione delle modalità di attuazione dell’accesso di ogni emittente agli eventi e di realizzazione dei c.d. brevi estratti prevedendo, in particolare, la libertà di scelta degli estratti, l’obbligo di indicazione della fonte, la possibilità di uso degli estratti soltanto all’interno di notiziari di carattere generale e con esclusione dei programmi informativi a scopo di intrattenimento, la lunghezza massima degli estratti e il regime dei costi dell’accesso.

[4] L’evento singolo, consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo ed è organizzato in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva e notiziari”

[5] In Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 11/09/2012, reperibile in http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=9382.

[6] Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 19/10/2012, reperibile in http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=9540,

[7] In Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15/09/2012, reperibile in http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=9424.

[8] In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, reperibile in http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=9426.

[9] In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=9448.

Fascicolo n. 3/2023

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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