O.P.G.R. Campania 30 aprile 2020, n. 40 - Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale

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Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 94 del 30/04/2020

Parole di interesse: dispositivi di protezione; lavoratori dipendenti; lavoro agile; misure di contenimento e gestione; trasporto.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale;

VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “ Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa,  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del  dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;

VISTO l’art. 3 del medesimo decreto legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con efficacia limitata  fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre  misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione  delle  attività produttive  e  di  quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

VISTO l’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, che testualmente dispone che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione  lavorativa  nelle pubbliche  amministrazioni   di   cui   all'articolo   1, comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono  necessariamente  la  presenza  sul  luogo  di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e  dagli  obblighi informativi previsti  dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017,  n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della   contrattazione   collettiva.  Esperite   tali   possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle previste con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e, tra queste, la sospensione di una serie di attività commerciali e produttive;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020;

VISTO, in particolare, l’art.1, comma 1, del citato DPCM 26 aprile 2020, a mente del quale “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale  si applicano le seguenti misure: (omissis) ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque,  essere  modulata  in  modo tale da evitare  il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle fasce orarie della giornata  in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori”; gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (omissis)”;

VISTO il Protocollo di cui al citato art.2, comma 10 del DPCM 10 aprile 2020, come aggiornato in data 24 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza n.14 del 12 marzo 2020, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, in attuazione delle disposizioni statali ivi citate, confermata con Ordinanza n.24 del 25 marzo 2020 e successivamente con Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 con efficacia fino al 3 maggio 2020, sula scorta delle previsioni di cui al DPCM 10 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza n.19 del 20 marzo 2020, confermata con Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020 e successiva Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, recante disposizioni, tra l’altro, in tema di lavoro a distanza, in attuazione del citato art.87 del decreto legge n.18/2020;

CONSIDERATO

- che, all’esito dell’adozione del DPCM 26 aprile 2020, risulta necessario aggiornare le previsioni delle menzionate Ordinanze regionali al mutato contesto provvedimentale e fattuale, concernente la progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali (cd. Fase 2);

- che sulla base dei dati dell’Unità di Crisi regionale, risultano in corso già da alcune settimane su tutto il territorio della regione graduali e progressivi miglioramenti della situazione epidemiologica in atto, ma per il relativo consolidamento risulta indispensabile l’adozione di misure finalizzate ad evitare e ridurre i concreti rischi di nuova diffusione della malattia correlati all’ampliamento della mobilità, anche connessa alla progressiva riapertura delle attività commerciali e produttive prevista a far data dal 4 maggio 2020 e tenuto conto che in numerose aree del territorio regionale ove sono ubicati uffici pubblici ed attività commerciali e produttive e comunque servite dal trasporto pubblico si registrano sistematicamente picchi di circolazione dei lavoratori ed utenti, in corrispondenza degli orari di entrata ed uscita dagli uffici ed esercizi;

- che l’Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l’andamento dell’infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un’analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method"e "machine learning";

- sulla base del metodo sopra indicato, alla data odierna risulta l’esigenza di contenere il previsto aumento della mobilità di massa, al fine di evitare ogni forma di assembramento e di assicurare il rispetto del distanziamento sociale, garantendo i servizi minimi indispensabili;

PRESO ATTO

- che l’Unità di Crisi regionale ha rappresentato che, alla graduale ripresa delle attività e della conseguenziale mobilità sul territorio, occorre affiancare adeguate misure precauzionali, a tutela degli operatori e degli utenti, volte ad assicurare il necessario distanziamento sociale a tutela della salute pubblica e sta all’uopo redigendo apposito Protocollo di sicurezza, relativo al settore del TPL, in coerenza con le vigenti disposizioni statali e regionali;

RAVVISATO

- che, sulla base della situazione rappresentata, occorre aggiornare le previsioni di cui alle ordinanze n. 14 e n. 19, come successivamente confermate;

VISTA la circolare del Ministero Salute prot.14916 del 29 aprile 2020, recante Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-Covid-2, ove si rileva che “Nell’attuale situazione di persistente circolazione di SARS-CoV-2, l’intero sistema di trasporto pubblico, anche secondo la classificazione INAIL 2020, deve essere considerato un contesto a rischio di aggregazione medio-alto, con possibilità di rischio alto nelle ore di punta, soprattutto nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione. Ciò può dipendere dall’alto numero di persone concentrate in spazi limitati con scarsa ventilazione; dalla attuale mancanza di controllo degli accessi per identificare soggetti potenzialmente infetti;dalla elevata possibilità di venire in contatto con superfici potenzialmente contaminate in quanto comunemente toccate (distributori automatici di biglietti, corrimano, maniglie, etc.)”e si individuano, quali necessarie misure di sistema, volte alla riduzione dei picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo, con l’obiettivo di modificare il concetto stesso di ora di punta nella mobilità cittadina, tra l’altro, l’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività, al fine di prevenire picchi di aggregazione, l’adozione, da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico, di misure organizzative, di prevenzione, protezione e comunicazione per garantire la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dei servizi stessi e degli utenti, incrementare gli strumenti di mobility management;

VISTO l’art.16 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi  di  referenza  o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni  in  ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente

ORDINANZA

  1. Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto. In particolare: (trasporto)

- per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60 % dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;

- per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, è disposta la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.

  1. Le aziende di trasporto adeguano la propria programmazione alle disposizioni di cui al comma 1 e comunicano i nuovi programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, l’espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione. (trasporto)

  2. Eventuali modifiche della programmazione presentata sono consentite esclusivamente in caso di necessità urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Mobilità della Regione Campania.

  3. E’ fatto salvo il potere della Direzione Mobilità della Regione Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei commi precedenti, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico.

  4. È fatto obbligo alle aziende di trasporto di assicurare l’esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza e di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. (trasporto)

  5. È fatto altresì obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall’Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione. (trasporto; lavoratori dipendenti; dispositivi di protezione)

  6. Si richiamano le Amministrazioni pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società e altri enti a controllo pubblico del territorio regionale alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all’art.87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, e relative disposizioni attuative (in tema di cd. smart working), al fine di limitare la presenza del personale e dell’utenza negli uffici- salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza ed i servizi pubblici essenziali- ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti. (lavoro agile)

  7. In ogni caso, si raccomanda agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.

  8. Nelle more delle competenti determinazioni di cui al precedente punto 8., nel perseguimento delle esigenze di tutela della salute pubblica collegate alla necessità di evitare picchi di presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, si dispone, per i giorni 4 e 5 maggio 2020, la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza:

personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30;
personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30;
personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30 (trasporto; misure di contenimento e gestione)
ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita.

  1. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000).

La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente ordinanza è, altresì, notificata all’Unità di Crisi regionale, all’ANCI, ai Comuni della regione, alle AASSLL e ai Prefetti della Regione.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

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