O.P.G.R. Campania 8 maggio 2020, n. 45 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva individuale

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Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva individuale"

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 102 del 08/05/2020

Parole di interesse: attività commerciali; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; mascherine chirurgiche; sport; ristorazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, tra cui: “(omissis) n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;(omissis); ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)”;

VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (omissis)”;

VISTO l’art. 3 del medesimo decreto-legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con efficacia limitata  fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre  misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione  delle  attivita' produttive  e  di  quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020 sia consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive, sia ampliando le possibilità degli spostamenti sul territorio, disponendo, in particolare, all’art.1 che: “f) non e' consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i  minori o le  persone  non  completamente autosufficienti, attività sportiva   o attività motoria, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

VISTO l’art. 1 comma 1, lett z) del citato DPCM 26 aprile 2020, a mente del quale “(omissis)Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attività  dirette  alla vendita di  soli  generi alimentari. (omissis)Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro”;

VISTA l’Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020, confermata con Ordinanza n.44 del 4 maggio 2020, con la quale è stato disposto, tra l’altro, quanto segue: “a decorrere dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell’evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:

(omissis)

1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.

(omissis)

2. È demandata all’Unità di Crisi regionale la definizione, d’intesa con l’ANCI e con le categorie interessate, delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina statale. Nelle more della elaborazione delle indicate misure, sono ulteriormente confermate, con efficacia dal 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, le disposizioni di cui al punto 1, lett. c) dell’Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020, confermata con Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, a mente delle quali “è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi” (omissis)”;

CONSIDERATO

- che, all’esito dell’istruttoria svolta nei giorni scorsi e di specifica riunione in data odierna, con l’ANCI e le categorie interessate, sono state predisposte dalla Unità di crisi regionale e trasmesse con nota prot. 2273, apposite Linee guida recanti misure precauzionali finalizzate a consentire la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina nazionale (attività dirette alla vendita di soli generi alimentari), attraverso la individuazione delle attività e adempimenti necessari da parte dei Comuni, degli operatori e degli utenti;

- che, sulla base dei dati epidemiologici registrati nella settimana in corso, risulta consentito prevedere un ulteriore graduale ampliamento delle attività all’aperto, soprattutto al di fuori delle aree urbane nelle quali più frequente e diffusa è la presenza di nuclei familiari con bambini (lungomari, parchi e ville comunali, a meno che non siano destinati all’esclusiva fruizione degli sportivi) e pertanto più alta la probabilità di assembramenti e conseguenti rischi di potenziali contagi;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate; emana la seguente

ORDINANZA

 

  1. A decorrere dall’11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale: (misure di contenimento e gestione)

1.1. È consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari- nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale; (attività commerciali)

1.2. È consentito svolgere attività sportiva individuale: (sport)

- dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali;

- senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l’attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento.

È fatto, in ogni caso, obbligo di rispetto della distanza minima di due metri da qualsiasi altra persona, tranne che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente e di uso della mascherina per le attività per le quali detto uso sia compatibile. Per le altre, è comunque fatto obbligo di portarla con se’ e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone. (misure di cautela; mascherine)

  1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, rimane efficace l’Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020, confermata con successiva Ordinanza n.44 del 4 maggio 2020.
  2. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Il presente atto è notificato all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

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