D.G.R. Piemonte 24 marzo 2020, n. 3 -1157 - Emergenza da COVID 19. Individuazione della prestazione di indagine diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo, ad integrazione della D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013

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Titolo completo "Emergenza da COVID 19. Individuazione della prestazione di indagine diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo, ad integrazione della D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013. Contestuale autorizzazione dei servizi di medicina di laboratorio accreditati ad effettuare tale prestazione"
Pubblicato nel BUR n. 15 suppl. ord. n. 5 del 10 aprile 2020

Parole di interesse: sanità.

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2020, n. 3-1157

Emergenza da COVID 19. Individuazione della prestazione di indagine diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo, ad integrazione della D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013. Contestuale autorizzazione dei servizi di medicina di laboratorio accreditati ad effettuare tale prestazione.

A relazione dell'Assessore Icardi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 22 febbraio 2020 è stata attivata l'Unità di Crisi ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R, e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 16 marzo 2020 è stato nominato il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19.

Vista la nota del Ministero della Salute GAB 12713-P-05/03/2020, con allegata nota prot. GAB. 2627 del 1 marzo 2020, recante “Incremento disponibilità posti letto del SSN e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19” in cui si comunica che il Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile ritiene necessario, tra le azioni da porre in essere per far fronte all'emergenza Coronavirus, incrementare la capacità di attività e del numero dei laboratori qualificati per l'esecuzione dei tamponi.

Visto il D.L.17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Preso atto che il Direttore Generale dell'OMS ha di recente indicato la necessità di aumentare il numero di test effettuati "che rappresentano la spina dorsale della strategia per rispondere al virus" e ha aggiunto che “il modo più efficace per prevenire le infezioni e salvare vite umane è rompere le catene della trasmissione. Per farlo, è necessario testare e isolare", confermando comunque la linea di testare solo i casi sospetti con sintomi.

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e il costante aumento dei casi sul territorio regionale. Attesa la necessità e l'urgenza di identificare tempestivamente il maggior numero di soggetti COVID positivi al fine di adottare puntualmente misure di isolamento e contenere così la diffusione del contagio.

Vista la Legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 recante "Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984".

Vista la D.C.R. 22 febbraio 2000, n. 616-3149 ad oggetto: “Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni di attuazione” che all’allegato 1, con riguardo ai requisiti autorizzativi dei servizi di medicina di laboratorio, così reca: “La tipologia degli esami eseguibili nei laboratori ...omissis... viene fissata e opportunamente aggiornata con periodici provvedimenti regionali.”

Vista la D.D. 23 agosto 2018, n. 542 recante “Linee di indirizzo sui requisiti tecnici minimi per contenitori, mezzi di trasporto e tracciabilità dei campioni biologici dei Laboratori Analisi, Servizi di Microbiologia e di Anatomia Patologica e Centri Trasfusionali.”

Vista la D.G.R. n. 11-6036 del 2 luglio 2013 e smi avente ad oggetto “Decreto Ministero della Salute 18/10/2012 "Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale" - Recepimento ed aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla D.G.R n. 73-13176 del 26.07.2004 e s.m.i.".

Ritenuto necessario, ai fini della corretta registrazione della prestazione di indagine diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo, modificare l’Allegato 1 della D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013 e smi, aggiornando il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con l’introduzione della seguente prestazione: “Ricerca RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID -19)” con codice 91.12.08.

Dato atto, inoltre, che la Direzione Sanità ha valutato congruo – a seguito di confronto con gli specialisti della materia ed in analogia a quanto previsto in altre Regioni – identificare quale tariffa della prestazione suddetta l’importo di € 80,00, per l’esecuzione del test diagnostico (estrazione ed amplificazione mediante real time polymerase chain reaction).

Dato atto che le misure di contenimento del contagio da COVID-19 presuppongono l’individuazione, il più possibile massiva e tempestiva, dei soggetti sintomatici positivi al virus, tramite l’effettuazione del tampone rino-faringeo e del relativo test diagnostico per la ricerca del COVID-19 e che, a tale scopo, si rende necessario il coinvolgimento di tutte le strutture pubbliche e private accreditate operanti sul territorio regionale.

Preso atto che taluni laboratori privati accreditati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia ed operanti nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, hanno espresso la propria disponibilità ad effettuare prestazioni sanitarie correlate all'emergenza coronavirus - come da note agli atti della Direzione Sanità e Welfare - in affiancamento e supporto delle strutture pubbliche nello svolgimento di tale attività, promuovendo, a tendere, una limitazione dei contagi.

Atteso che, a tal fine, occorre:

Ritenuto che per l'erogazione delle prestazioni di cui sopra i laboratori privati accreditati debbano attenersi rigorosamente alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e dagli altri organismi competenti in materia nonché dall’Unità di Crisi, sia in ordine alle modalità di esecuzione dei tamponi che in ordine ai flussi informativi e comunicativi all’uopo implementati.

Atteso che la Direzione Sanità ritiene congruo, per quanto concerne la valorizzazione della tariffa per l'esecuzione del tampone a domicilio dell'utente, fare riferimento alla DGR n. 34-3309 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto "Modulazione dell'offerta di interventi sanitari domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti con progetto residenziale e definizione del percorso di attivazione e valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica" che stabilisce in Euro 26,40 (I.V.A. compresa) la tariffa a prestazione (comprendente gli oneri fiscali, i costi amministrativi, di assicurazione, di trasporto, tempi di spostamento, ecc....) da riconoscersi, in regime di RSA aperta.

Considerato che, in caso di prestazioni multiple (in favore di più utenti) presso un unico domicilio, la suddetta tariffa a prestazione debba essere ridotta del 30%.

Ritenuto di dover corrispondere altresì il rimborso dei costi dei Dispositivi di Protezione Individuale – DPI - utilizzati per la prestazione domiciliare sulla base di dettagliata rendicontazione.

Visto l'art. 8 sexies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. in materia di “Remunerazione”, al comma 1, prevede che “Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento”.

Dato atto che con riguardo alle prestazioni fornite al SSR dagli Erogatori privati accreditati, la DGR31 gennaio 2020, n. 9-960, ha:

  1. demandato ad un successivo provvedimento deliberativo, da adottarsi entro il 31 maggio 2020, la definizione dei tetti di spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie e la revisione delle regole di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dal privato accreditato;
  2. confermato transitoriamente, sino al 31 maggio 2020, i tetti di spesa ed i valori di riferimento fissati per il 2019.

Ciò premesso, atteso il fabbisogno aggiuntivo reso necessario per fronteggiare il contingente periodo di emergenza, si ritiene di disporre che le ASL - con il coordinamento dell’Unità di crisi – a fronte di ulteriori eventuali emergenze connesse all’esigenza di individuare tempestivamente soggetti COVID positivi, potranno far ricorso a laboratori privati accreditati.

Le prestazioni contrattate con i soggetti erogatori per tali finalità sono rendicontate separatamente (con riferimento Emergenza COVID-19) e valorizzate, su specifico flusso informativo, nell’ambito delle prestazioni protette individuate ai sensi della DGR n. 37 – 7057 del 14/6/2018 e sono ricomprese nell’ambito dei budget provvisoriamente assegnati, per l’anno 2020, ex DGR 9-960 del 31.01.2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l’attuazione del medesimo trova copertura nell’ambito delle risorse assegnate annualmente alle Aziende sanitarie di cui agli atti di riparto del Fondo sanitario e delle risorse di cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18 e sarà oggetto di specifica rendicontazione, quale spesa per l'emergenza COVID-19, sui fondi all'uopo destinati dallo Stato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera (sanità)

Codice

Branca

Nota

Codice

prestazione

Descrizione prestazione

Linea guida

Tariffa

98

 

91.12.8

Ricerca RNA

CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID-19)

Comprensivo di esecuzione  del test diagnostico completo (estrazione e amplificazione mediante real time polymerase chain reaction)

80,00

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

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