Le Rubriche dell'Osservatorio

Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia (1/2016)

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell’iniziativa, l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE).  Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile.

In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità[1] da versare (all’Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l’entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l’omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

Ulteriori informazioni e statistiche relative all’attività della Commissione di controllo del rispetto del diritto Ue sono reperibili ai seguenti indirizzi:

-  pagina ufficiale della Commissione dedicata alla procedura di infrazione: http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/index_it.htm

-  Eur-infra (archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato dal Dipartimento Politiche Europee): http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx

 

EU Pilot

EU Pilot è un progetto, operativo dall’aprile 2008, che mira a favorire la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine di risolvere problemi (soprattutto quelli sollevati da cittadini e imprese) relativi alla (non) corretta applicazione del diritto UE e alla (non) conformità con quest’ultimo del diritto nazionale,  prima della apertura di una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE. Il fine ultimo di EU Pilot è dunque quello di evitare, quando ciò sia possibile, il ricorso ad una formale procedura di infrazione. La comunicazione avviene tramite una piattaforma on-line - EU Pilot, appunto - che consente di sottoporre la richiesta di informazioni al servizio competente della Commissione, che provvederà poi a inoltrarla allo Stato membro interessato, con ogni eventuale indicazione o domanda che lo stesso abbia identificato come rilevante. Le risposte devono venire trasmesse alla persona fisica o giuridica che le ha richieste entro 20 settimane dalla richiesta stessa (si considera un termine di 10 settimane per la trattazione a livello nazionale ed un termine uguale per la trattazione da parte della Commissione).

All’avvio del progetto, gli Stati membri che avevano accettato di parteciparvi erano 15. EU Pilot è attualmente operativo in tutti i 28 Stati membri.

Sin dall’avvio del progetto, l’Italia figura tra i paesi con il più alto numero di richieste sottoposte.

Ulteriori informazioni e statistiche relative alla performance di EU Pilot sono reperibili ai seguenti indirizzi:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_it.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm

Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta della Commissione europea del 25 febbraio 2016.

Nel periodo considerato, non si segnalano sentenze della Corte di giustizia relative a procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia.

Seduta del 25.02.2016

La Commissione europea ha deciso di archiviare otto procedure. Nella stessa seduta, sono stati adottati due pareri motivati e una lettera di messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.   

Archiviazioni

  • 2012/2050 – Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI – Comuni di Varese e Casciago – Attribuzione di servizi di igiene urbana.
  • 2014/287 – Salute e sicurezza alimentare – Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.
  • 2013/4020–Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie – Oneri amministrativi per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
  • 2011/4003 – Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI –Attribuzione diretta dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti.
  • 2012/4096 –Ambiente – Nature - Cascina Tre Pini.
  • 2014/2265 –Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.
  • 2014/2284 – Energia – Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/C
  • 2013/2122 –Mobilità e trasporti – Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Lettera complementare di messa in mora ex art. 258 TFUE

  • 2013/2022– Ambiente – Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche.

Pareri motivati ex art. 258 TFUE

  • 2015/439– Ambiente – Mancato recepimento della direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.
  • – Ambiente – Mancato recepimento della direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel Mancato recepimento della direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

 

Seduta del 10.02.2016

La Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Parere motivato ex art. 258 TFUE

  • 2013/276– Affari interni – Mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

 

Seduta del 27.01.2016

La Commissione europea ha deciso di inviare due nuove lettere di costituzione in mora ex art. 258 TFUE.   

Lettere di messa in mora ex art. 258 TFUE

  • 2016/105 – Affari economici e finanziari – Mancato recepimento della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.
  • 2016/106 – Fiscalità e dogane – Mancato recepimento della direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

 

Seduta dell’11.12.2015

La Commissione europea ha deciso di inviare una nuova lettera di costituzione in mora ex art. 258 TFUE.   

Lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE

  • 2015/2203 – Affari interni – Non corretta attuazione del Regolamento (UE) 603/2013 EURODAC relativo alla rilevazione di impronte digitali.

 

Seduta del 10.12.2015

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE

Lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE

  • 2004/2034 – Ambiente – Incorretta applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane

 

Seduta del 19.11.2015

La Commissione ha deciso di archiviare sette procedure. Allo stesso tempo, ha adottato una lettera complementare di messa in mora ex art. 258 del TFUE e ha deciso di proporre un ricorso alla Corte di giustizia

Archiviazioni

  • 2010/2124– Occupazione, affari sociali e pari opportunità – Incorretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
  • 2008/2097– Fiscalità e unione doganale – Incorretta applicazione della giurisprudenza Schumacker.
  • 2013/2027– Mobilità e trasporti – Incorretta trasposizione di alcune disposizioni del primo pacchetto di direttive sui trasporti ferroviari.
  • 2014/4139– Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI – Requisito del domicilio in Italia per i richiedenti un brevetto europeo.
  • 2014/2123 – Ambiente – Incorretta trasposizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
  • 2015/303– Mobilità e trasporti – Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

Lettera complementare di messa in mora ex art. 258 TFUE

  • 2013/4199 – Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza– Non conformità della legge n. 2014/2011 alla Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.

Ricorso alla Corte di giustizia ex art. 258 TFUE

  • 2014/2116 – Mobilità e trasporti – Non corretta attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

 


[1] Ma nella prassi è prevista la possibilità di comminare - in relazione a violazioni di particolare gravità - sia una somma forfettaria che una penalità.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633