Le Rubriche dell'Osservatorio

Aggiornamento trimestrale su le leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali (2/2016)

A) La Banca asiatica per gli investimenti e le infrastrutture. LEGGE 22 giugno 2016, n. 110, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

Con la legge n. 110 del 2016 il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione all'accordo internazionale di istituzione della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture.

L'Italia è tra i 14 Stati membri dell'unione Europea ad essere fondatrice della Banca. Complessivamente tra i membri fondatori 20 Stati sono non regionali (tra questi per l'appunto 14 Paesi dell'Unione europea), 3 Paesi europei non membri dell'Unione (Svizzera, Norvegia e Islanda, a cui ora si aggiunge il Regno Unito) e 3 Paesi non europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).

La Banca avrà inizialmente un capitale di 100 miliardi di dollari. Ai Paesi regionali è riservata una quota del 75 per cento. Ai sensi dell'articolo 3 della legge di ratifica la quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 2.571.800.000 dollari statunitensi, di cui l'80 per cento costituisce capitale a chiamata e il 20 per cento costituisce capitale da versare.

La Banca, che ha sede a Pechino (ma possono essere create agenzie e succursali altrove),

lavora in stretto contatto con Asian Development Bank, con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con la Banca europea per gli investimenti e con la Banca mondiale.

L'accordo all'articolo 1 prevede che lo scopo della Banca è promuovere uno sviluppo economico sostenibile, creare ricchezza e migliorare la connettività delle infrastrutture in Asia investendo nelle infrastrutture e in altri settori produttivi. Inoltre, la Banca deve promuovere la cooperazione regionale e il partenariato affrontando le sfide dello sviluppo in stretta collaborazione con altre istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo.

Per raggiungere tali scopi, ai sensi dell'art 2, la Banca promuove gli investimenti nella regione di capitale pubblico e privato per lo sviluppo delle infrastrutture e di altri settori produttivi;

impiega risorse per finanziare progetti e programmi che contribuiscono alla crescita economica dell'intera regione, prestando particolare attenzione ai bisogni dei membri meno sviluppati della regione medesima. La Banca inoltre incoraggia gli investimenti privati in progetti, imprese e attività che contribuiscono allo sviluppo economico della regione, in particolare nelle infrastrutture e in altri settori produttivi. La Banca supplisce inoltre agli investimenti privati quando il capitale privato non è disponibile a termini e condizioni ragionevoli.

Ai sensi dell'articolo 10, le operazioni della Banca comprendono operazioni ordinarie finanziate mediante le risorse ordinarie della Banca e operazioni speciali finanziate mediante le risorse dei Fondi Speciali. Le due tipologie di operazioni possono finanziare separatamente elementi di uno stesso progetto o programma.

Ai sensi dell'articolo 11, la Banca può fornire un finanziamento o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio nonché ad agenzie o enti internazionali o regionali che si occupano dello sviluppo economico della regione.

Ai sensi dell'articolo 13, le operazioni della Banca debbono essere realizzate conformemente ad alcuni principi. In particolare, le operazioni della Banca rispettano i principi di una sana gestione bancaria e assicurano principalmente il finanziamento di progetti o programmi d'investimento specifici, partecipazioni azionarie e assistenza tecnica. La Banca non finanzia alcuna operazione sul territorio di un membro se quest'ultimo si oppone.

Nell'esaminare le domande di finanziamento, la Banca presta la dovuta attenzione alla capacità del beneficiario di ottenere finanziamenti o servizi altrove secondo modalità e a condizioni che la Banca ritiene ragionevoli per il beneficiario, considerando tutti i fattori pertinenti. Nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca presta la dovuta attenzione alla possibilità che il beneficiario e, se del caso, il garante, sia in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento. La Banca, inoltre, adotta tutte le misure necessarie per garantire che i proventi di qualsiasi finanziamento da essa fornito o garantito o a cui essa partecipa siano impiegati esclusivamente per gli scopi per cui è stato concesso il finanziamento.

Gli articoli 21-27 disciplinano la struttura della Banca che è composta da un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di amministrazione, un Presidente, uno o più Vicepresidenti e un numero di dirigenti e dipendenti determinato secondo le necessità. In particolare, il Presidente, ai sensi dell'art. 29, è eletto dal Consiglio dei Governatori in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, mediante una votazione che rispetta le regole stabilite all'articolo 28. Il Presidente deve essere cittadino di un Paese membro regionale. Per tutta la durata del mandato, il Presidente non può ricoprire il ruolo di Governatore o Amministratore, né può essere loro supplente.

Il Presidente, infine, resta in carica per un periodo di cinque anni ed è rieleggibile una volta. Il Consiglio dei Governatori può sospendere o destituire il Presidente mediante una votazione a maggioranza ai sensi dell'articolo 28.

Il Presidente è il rappresentante legale della Banca. E' il capo del personale della Banca e conduce, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, gli affari correnti della Banca.

 

B) Gli Accordi tra Unione europea e Stati membri, da una parte, e Stati terzi dall'altra.

1) L'Accordo con la Mongolia. Legge n. 110/2016 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013

L'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e gli Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico.

Si tratta del secondo Accordo siglato tra Unione europea e Mongolia. E' vigente da tempo, infatti, l'accordo in materia di scambi e cooperazione economica, che disciplina le relazioni bilaterali e che entrò in vigore nel 1993.

Con il presente Accordo quadro, le Parti intendono realizzare una cooperazione molto ampia. Con l'articolo 1 le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale. Gli obiettivi della cooperazione bilaterale sono richiamati dall'articolo 2. Gli articoli 3 e 4 richiamano invece le clausole standard comunitarie in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e in tema di armi leggere e di piccolo calibro.

Con l'articolo 5 le Parti si impegnano a contribuire alla pace ed alla giustizia internazionale garantendo piena collaborazione alla Corte penale internazionale. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra Unione e Mongolia avviene, ai sensi dell'articolo 6, conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite in materia.

Riguardo alla cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, l'articolo 8 prevede che l'Unione europea e la Mongolia scambino opinioni e collaborino nelle Organizzazioni regionali ed internazionali. Tale cooperazione regionale e bilaterale, ai sensi dell'articolo 9, si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo. A tale cooperazione può essere esteso il sostegno finanziario, compatibilmente con le procedure e le risorse finanziarie disponibili di ciascuna parte.

Ai sensi dell'articolo 10, in materia di sviluppo sostenibile, le Parti si impegnano a mantenere un dialogo aperto al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze sociali e economiche. Ai sensi dell'articolo 11, invece, la cooperazione allo sviluppo deve essere attuata attraverso politiche e strumenti che favoriscano l'integrazione nell'economia mondiale e nel sistema del commercio internazionale. In materia di ambiente, l'articolo 13 riconosce la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della bio-diversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico.

La collaborazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare è disciplinata dall'articolo 15. Ai sensi dell'articolo 16, le Parti promuovono invece l'adozione delle norme internazionali per prevenire ostacoli tecnici agli scambi. La cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali (articoli 17 e 18) è finalizzata a potenziare la sicurezza del commercio internazionale. L'articolo 19 prevede incentivi ai flussi di investimento attraverso la creazione di un ambiente favorevole. Con l'articolo 20 le Parti promuovono l'istituzione e l'applicazione effettiva e non discriminatoria di norme sulla concorrenza. Le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi (articolo 21) e si impegnano a facilitare la circolazione dei capitali (articolo 22) e a garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici (articolo 23).

In materia di cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le Parti si impegnano a cooperare scambiandosi informazioni su sistemi giuridici e legislazione (articolo 29). L'articolo 31 disciplina la cooperazione in materia di migrazione. L'articolo 32 prevede la cooperazione nella lotta agli stupefacenti. L'articolo 33 prevede invece la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione.

L'accordo prevede inoltre il rafforzamento dei servizi finanziari (art. 36) e che le Parti (art. 37) promuovano lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche. Ai sensi dell'art. 38, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale e ad agevolare la riscossione del gettito fiscale. Ai sensi dell'art. 39, la cooperazione è finalizzata a migliorare anche la competitività delle piccole e medie imprese. La collaborazione mira inoltre a favorire uno sviluppo equilibrato del settore del turismo (art. 40). Viene rafforzata la cooperazione scientifica e tecnologica (art. 43). In materia di energia (art. 44) la cooperazione intende favorire sicurezza energetica. In materia di trasporti (art. 45) la cooperazione è finalizzata a migliorare le possibilità di investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri. In materia di istruzione e cultura (art. 46) le Parti attuano iniziative comuni nei diversi ambiti culturali, cooperando per preservare il patrimonio culturale nel rispetto della diversità e promuovendo gli scambi culturali bilaterali. In materia di cambiamento climatico e risorse naturali (art. 47) viene in particolare intensificata la cooperazione in materia di cambiamento climatico per ridurre le emissioni di gas serra. In materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale (art. 48) le Parti promuovono la cooperazione ed il dialogo attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze. In materia di sanità (art. 49) le Parti si impegnano a potenziare ed a riformare i rispettivi sistemi sanitari, collaborando per migliorarne le condizioni ed il livello di salute pubblica.

In materia di diritti umani (art. 35) l'obiettivo della collaborazione è promuovere e assicurare una tutela efficace. In materia di occupazione e affari sociali (art. 50) l'intensificazione della cooperazione in tali ambiti comprende temi quali la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità dei generi, il lavoro dignitoso. In materia di modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione (art. 53), infine, la collaborazione è finalizzata a migliorare l'efficienza organizzativa, assicurando trasparenza nella gestione delle risorse e migliorando il quadro normativo di riferimento.

2) L'accordo con il Vietnam. Legge 6 aprile 2016, n. 56, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatta a Bruxelles il 27 Giugno 2012 (16G00067)

La legge n. 56 del 2016 ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione all'accordo concluso tra Unione europea e Stati parte, da un lato, e Vietnam, dall'altro. Con tale accordo le Parti si pongono l'obiettivo di istituire una cooperazione a livello bilaterale e in tutte le sedi delle organizzazioni regionali e internazionali. Le Parti intendono, in particolare, realizzare un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo campo di materie che spaziano dal commercio agli investimenti, dalla giustizia alla libertà e alla sicurezza, dalla occupazione all'ambiente e ai cambiamenti climatici. Si tratta, dunque, di una cooperazione molto estesa che tocca materia estremamente eterogenee.

In particolare, gli articoli 3-6 dell'accordo individuano i principi che devono orientare la collaborazione. Le Parti si impegnano a cooperare per assicurare pace e sicurezza (art. 8-11), nonché in materia di giustizia (art. 23-26), prevedendo espressamente la cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e residuati bellici, in materia di lotta al terrorismo. Istituiscono, inoltre, la cooperazione in materia di giustizia e sicurezza anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, i fenomeni migratori (art. 27), la lotta alla criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di stupefacenti.

Le caratteristiche della cooperazione sono stabilite negli articoli 12-18. In particolare, le Parti istituiscono una cooperazione in tutti i settori commerciali e di investimento valutati di reciproco interesse. La finalità di tale cooperazione è favorire flussi di scambi e investimenti sostenibili, evitando ed eliminando gli ostacoli agli scambi e agli investimenti medesimi.

L'accordo disciplina le modalità di collaborazione in campo economico, definendo le caratteristiche delle politiche economiche che le Parti possono instaurare tra loro (art. 45), dei servizi finanziari commerciabili (art. 47), degli aspetti relativi alla fiscalità che caratterizza gli investimenti delle parti (art. 46), delle scelte di politica industriale delle Parti (art. 44), degli investimenti delle piccole e medie imprese, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle azioni in campo energetico (art. 42), in materia di trasporti (art. 41) e di turismo (art. 43). Ai sensi dell'articolo 32 sono disciplinate anche le forme di collaborazione in materia di agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale.

Inoltre, l'accordo favorisce la cooperazione anche in altre settori di reciproco interesse, e comunque strategici per le Parti, tra cui i diritti umani (art. 35), l'istruzione e la formazione (art. 28), i cambiamenti climatici (art. 31), l'ambiente e le risorse naturali (art. 30), la sanità (art. 29), la prevenzione e l'attenuazione delle catastrofi naturali (art. 48). Le Parti possono accentuare il ruolo e la visibilità di ciascuna di loro nella regione dell'altra parte ricorrendo a mezzi diversi, tra cui anche gli scambi culturali (art. 38), l'utilizzo delle tecnologie anche in campo informatico (art. 39-40), la promozione della comprensione fra le rispettive popolazioni, anche tramite la cooperazione tra organizzazioni universitarie e imprenditoriali che possono utilizzare seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attività. L'articolo 50 disciplina, invece, la cooperazione in materia di statistiche, lavoro, occupazione e affari sociali.

Attenzione, infine, è dedicata anche alla riforma della pubblica amministrazione (art. 36), alle azione che intraprendono associazioni e organizzazioni non governative (art. 37), alla intensificazione e incentivazione della partecipazione di entrambe le parti ai programmi di cooperazione sub-regionale e regionale aperti alla partecipazione dell'altra parte (art. 49).

3) Accordi in materia ambientale. Legge n. 79/2016, Gazzetta Ufficiale la Legge 3 maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione di Accordi in materia ambientale.

Con legge n. 79/2016 il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione a sei accordi internazionali in materia di ambiente. Si tratta di un emendamento al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici; dell'accordo tra Unione europea e Stati membri, da un lato, e Islanda, dall'altro, sulla partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto dalla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici; del protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo; della Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero; della Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione di Espoo; infine, del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

In particolare, l'emendamento al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012, prevede obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni. L'emendamento istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020) del protocollo di Kyoto, volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

L'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto dalla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° Aprile 2015, definisce invece i termini che disciplinano la partecipazione dell'Islanda nell'adempimento congiunto degli impegni da parte dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda. In particolare il Paese dovrà applicare le normative dell'Unione anche per quanto riguarda il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni. L'Unione europea, gli Stati membri e l'Islanda hanno sottoscritto una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990.

Vi è poi il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo, fatto a La Valletta il 25 gennaio 2002, che è caratterizzato da un approccio globale verso tutte le questioni attinenti il trasporto marittimo e la protezione dell'ambiente marino e costiero. Il Protocollo considera come sostanze inquinanti il petrolio e tutte quelle sostanze che, se introdotte nell'ambiente marino, sono in grado di generare rischi per la salute umana, di nuocere alle risorse viventi e alla vita marittima, di danneggiare o, comunque, di interferire con usi legittimi del mare. Le Parti applicano il principio di precauzione, il principio "chi inquina paga" e il metodo della valutazione dell'impatto ambientale, applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, come previsto all'articolo 4 della convenzione. Le parti inoltre si impegnano a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi e fornire preparazione e risposta a episodi di inquinamento, attraverso lo sviluppo di mutua assistenza e cooperazione in materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento.

Con la Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001, le Parti modificano la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico è autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione. Tale decisione include la società civile e, in particolare, le organizzazioni non governative in tali procedure.

La Decisione III/7, invece, recante il secondo emendamento alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, adottata a Cavtat nel giugno 2004, disciplina alcune questioni istituzionali della Convenzione. In particolare, se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare il contenuto del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte colpita, con i dovuti limiti, deve poter partecipare alla medesima procedura.

Vi è poi il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. Tale protocollo riconosce che la valutazione ambientale strategica deve avere un ruolo importante nella preparazione e nell'adozione di piani, programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione. Riconosce, altresì, che un'applicazione più ampia dei principi della valutazione d'impatto ambientale a piani, programmi, programmazione e legislazione rafforzerà ulteriormente l'analisi sistematica dei loro effetti ambientali significativi. Nello specifico il protocollo si pone l'obiettivo di assicurare che nella preparazione dei piani, programmi e misure legislative si tenga conto delle considerazioni ambientali e sanitarie. Debbono poi essere istituite procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica. Deve infine essere prevista la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica.

Osservatorio sulle fonti

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