La Corte Costituzionale annulla l’atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Autonoma Sardegna n. 1 del 10 Luglio 2008

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato in data 19 settembre 2008,  ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Autonoma Sardegna per ottenere l’annullamento dell’atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Autonoma Sardegna n. 1 del 2008, ritenuto illegittimo in riferimento all’art. 15, comma 4, dello Statuto speciale.

Tale ultima disposizione statutaria prevede che la legge sottoposta a referendum non possa essere promulgata se non è approvata a maggioranza dei voti validi.

Posto che dalla consultazione referendaria, alla quale avevano partecipato il 15, 7% degli aventi diritto al voto, era emerso un numero di dissensi (153.053) di gran lunga superiore ai consensi (72.606), la legge in esame non avrebbe potuto essere legittimamente promulgata.

La promulgazione in carenza del requisito della “maggioranza dei voti validi”, infatti, costituirebbe un’inaccettabile “invasione dell’attribuzione esclusiva dello Stato di stabilire con legge costituzionale il procedimento di approvazione e promulgazione della legge statutaria della Sardegna”.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 149 del 4 maggio del 2009, in accoglimento parziale del ricorso in esame, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’atto di promulgazione oggetto del ricorso che ha dato efficacia ad una legge il cui procedimento di approvazione non era giunto a compimento.

L’illegittimità della legge, specifica la Corte, non avrebbe potuto essere fatta valere dal Consiglio dei Ministri mediante proposizione del ricorso in via principale entro i termini indicati dall’art. 123 della Costituzione, posto che la stessa si è perfezionata solo con l’atto di promulgazione.

La Corte, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il medesimo ricorso in relazione ad un’altra doglianza del ricorrente, sostanzialmente coincidente nel contenuto alle censure mosse dalla Corte d’Appello di Cagliari la quale, all’interno del procedimento di verifica dei risultati del predetto referendum,aveva illegittimamente sollevato questione di legittimità costituzionale.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva ritenuto incostituzionale l’atto di promulgazione, sotto l’ulteriore profilo dell’illegittimità della disciplina del referendum (contenuta nel combinato disposto dell’art. 14, secondo comma, della l.r. Sardegna n. 20 del 1957 richiamato dall’art. 15, primo comma, della l.r. Sardegna n. 21 del 2002), in quanto non compatibile con l’art. 15 dello Statuto regionale che non prevede alcun quorum strutturale.

In relazione a tale censura, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità parziale del ricorso posta l’impossibilità di prospettare un dubbio di incostituzionalità su una legge regionale che, a suo tempo, non fu oggetto di alcuna impugnazione in via principale.

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