Il giudice nazionale può continuare, in presenza di determinate condizioni, a esaminare la causa in attesa dell’esito del rinvio pregiudiziale che ha sollevato (2/2023)

Stampa

Sentenza della Corte di giustizia del 17 maggio 2023, BK e ZhP (Suspension partielle de la procédure au principal), causa 172/22, ECLI:EU:C:2023:416

Nella sentenza BK, la Corte di giustizia ha chiarito se e a quali condizioni il giudice del rinvio possa continuare a esaminare la causa di cui è investito, anche dopo aver sollevato un quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia e in attesa della sua pronuncia.

Il rinvio pregiudiziale che ha portato alla sentenza oggetto della presente segnalazione traeva origine dal procedimento penale a carico di due individui, BK e ZhP, durante il quale il Spetsializiran nakazatelen sad (tribunale penale specializzato della Bulgaria), nutrendo dubbi sul suo potere di riqualificare il reato di cui erano accusati gli imputati senza previamente informarli, aveva deciso di sottoporre alla Corte una domanda pregiudiziale vertente sull’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 2012/13/UE[1], e dell’art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (o «Carta»). Tale domanda era quindi divenuta oggetto della causa C-175/22, tuttora pendente[2].

Tuttavia, al momento della proposizione del rinvio, il giudice nazionale rilevava che solo una parte delle persone coinvolte e delle registrazioni video e audio raccolte erano state esaminate. Il giudice bulgaro si chiedeva quindi se la proposizione del ricorso in via pregiudiziale implicasse necessariamente la sospensione dell’intero procedimento in attesa della risposta della Corte o, se il procedimento in questione potesse proseguire al solo fine di raccogliere ulteriori elementi di prova. Secondo il giudice del rinvio, infatti, tali elementi non avevano alcun nesso con le questioni pregiudiziali sollevate nella causa C-175/22 e la possibilità di proseguire il procedimento avrebbe permesso al contempo di evitare la perdita di tempo associata a una sua sospensione, «il che gioverebbe al rispetto del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole, conformemente all’art. 47, secondo comma, della Carta» (par. 12).

Il giudice nazionale si era pertanto rivolto alla Corte chiedendo chiarimenti circa l’interpretazione dell’art. 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, contenuto nel Protocollo n. 3 allegato ai Trattati, il quale dispone che «[n]ei casi contemplati dall’articolo 267 [TFUE], la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest’ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione».

Nel suo ragionamento, la Corte richiama innanzitutto il principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, in base al qual spetta a questi ultimi stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Tale principio, tuttavia, deve essere applicato nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, «al fine di preservare l’effetto utile delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione» (par. 24).

La Corte si sofferma in particolare sul rispetto del principio di effettività e rileva che l’effetto utile del meccanismo del rinvio pregiudiziale, «il quale ha lo scopo di assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, consentendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati» (par. 27), non è reso impossibile nella pratica o eccessivamente difficile dalla norma nazionale in questione. Infatti, tale principio non osta a che, tra la data in cui viene presentata una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte e quella dell’ordinanza o della sentenza con cui quest’ultima risponde a tale domanda, «di proseguire il procedimento principale per compiere atti processuali, che il giudice del rinvio ritiene necessari e che riguardano aspetti estranei alle questioni pregiudiziali sollevate, vale a dire atti processuali che non sono tali da impedire al giudice del rinvio di conformarsi, nell’ambito del procedimento principale, a tale ordinanza o a tale sentenza» (par. 28).

Secondo la Corte, tale conclusione è ulteriormente confermata dal fatto che spetta al giudice nazionale valutare in quale fase del procedimento sollevare una domanda in via pregiudiziale. Dal momento che quest’ultima può essere presentata alla Corte anche in una fase precoce, il giudice del rinvio, in attesa della risposta della Corte a tale domanda, «deve poter proseguire tale procedimento per atti processuali che esso considera necessari e che non sono connessi alle questioni pregiudiziali sollevate» (par. 30). Inoltre, la Corte rileva che, sebbene implicitamente, tale soluzione era già emersa anche nella sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a.[3]. Infatti, dopo che la domanda di pronuncia pregiudiziale in una delle cause che avevano portato a tale sentenza era stata sottoposta alla Corte, la decisione del giudice del rinvio di sospendere il procedimento era stata annullata e il procedimento principale era ripreso rispetto alle questioni diverse da quelle oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte, in questo caso, aveva considerato che la domanda pregiudiziale fosse comunque ricevibile, senza aver ritenuto necessario esaminare un’eventuale violazione dell’art. 23 dello Statuto.

La Corte conclude quindi ritenendo che l’art. 23 della Statuto non preclude la possibilità per il giudice nazionale che ha sollevato un rinvio pregiudiziale di sospendere il procedimento principale «solo per quanto riguarda gli aspetti di quest’ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda» (par. 32).

 

[1] Direttiva 2012/13/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1),

[2] Qui le informazioni relative alla causa.

[3] Qui il testo della sentenza.