di Lorenzo Acconciamessa
SOMMARIO: 1. Introduzione: la “lettera aperta” del 22 maggio 2025 e le conseguenti reazioni e tensioni nel sistema del Consiglio d’Europa. – 2. Le “intenzioni originarie” dei redattori del trattato. – 2.1. L’aspirazione volutamente universalista. – 2.2. L’attribuzione della competenza interpretativa a un organo indipendente. – 3. Il rapporto tra sovranità e obblighi di tutela dei diritti umani nella giurisprudenza in materia di espulsioni. – 3.1. La natura assoluta dei limiti derivanti dai divieti di tortura e trattamenti inumani e degradanti e di pena di morte. – 3.2. L’approccio deferente quanto ai limiti derivanti dal diritto alla vita privata e familiare. – 4. Gli istituti previsti dal diritto dei trattati per incidere sul contenuto e l’efficacia degli obblighi convenzionali. – 4.1. Le riserve e le dichiarazioni interpretative condizionate. – 4.2. Le dichiarazioni interpretative semplici e gli accordi interpretativi. – 4.3. La modifica del trattato. – 4.4. Il recesso dal trattato. – 5. L’inquadramento della lettera nel sistema della CEDU. – 5.1. L’aggiramento degli strumenti volti a garantire il dialogo tra la Corte europea e gli Stati parte. – 5.2. La preservazione dell’indipendenza della Corte europea e la possibile qualificazione della lettera in termini di illecito. 6. Considerazioni conclusive.
On 22 May 2025 nine States Parties to the European Convention on Human Rights made public an “open letter” addressing the European Court of Human Rights, manifesting discontent concerning the way in which the obligations enshrined in the Convention are interpreted by it as excessively limiting their sovereign power to expel “foreign criminal national”. This contribution aims at clarifying, from an international legal perspective, the main legal issues raised by the letter and, in particular, the relationship between the role of the States Parties to the ECHR as “masters” of their treaty, on the one hand, and the independence and interpretative autonomy of the Court, on the other hand. The analysis concludes with three main findings; first, that the “open letter” is based on incorrect normative premises, since the Court’s case-law did not overstep the “original intentions” of the drafters of the Convention; second, that, from a normative point of view, it is incapable of reaching the intentions of the signatories States to reestablish the correct balance between the above interests; and third, that the letter might constitute, at least for some States and due to specific circumstances, a breach of the obligations which stem from the ECHR itself.
Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.
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