di Giovanni Tarli Barbieri
SOMMARIO: 1. L’approvazione alla fine della legislatura di una discutibile “leggina” in materia elettorale da parte del Consiglio regionale valdostano. – 2. I contenuti della riforma del 2025: una (ennesima) revisione non organica della legge elettorale regionale valdostana relativa (innanzitutto) alla disciplina del voto di preferenza. – 3. Limiti e pregi del voto di preferenza (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale). – 4. Il voto di preferenza: una possibilità prevista in tutte le leggi elettorali regionali. – 5. Un altro limite della nuova legge elettorale valdostana: la questione della rappresentanza di genere. – 6. Le altre incongruenze contenute nel testo di legge regionale. – 7. Conclusioni.
At the end of the Regional Legislature, in its session of February 27, 2025, the Regional Council of Valle d'Aosta approved a statutory law concerning the “reintroduction of the three preferences and gender representation” in regional elections. This contribution deals with the contents of the law, which in many points raise doubts and perplexities.
Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.
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