Banca d’Italia, nuove “istruzioni” per la redazione dei bilanci degli intermediari non bancari e “disposizioni” per la tenuta dell’archivio unico informatico con finalità antiriciclaggio (1/2010)

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Per quanto concerne l’attività normativa della Banca d’Italia, nel periodo ottobre 2009 – gennaio 2010  merita di essere segnalata l’adozione di due nuovi atti.

Il primo di essi, in ordine temporale, è costituito dalle «Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)», emanate a firma del direttore generale dell’istituto il 16 dicembre 2009 (dal sito Internet dell’istituto non risultano gli estremi della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Il fondamento legislativo formale e sostanziale di tale atto risiede in una serie di disposizioni espressamente richiamate nelle premesse della delibera, alla quale il testo delle istruzioni in questione risulta allegato.

Si tratta, innanzitutto, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 87/1992: laddove, al primo comma, si dispone che «gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti», e, al secondo comma, si dispone che detti poteri «sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l’adeguamento della disciplina nazionale all’evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari».

Ai sensi dell’art. 9, c. 1, del D.Lgs. n. 38/2000, poi, con riguardo ai soggetti di cui all’art. 5, c. 1, lett. c), del medesimo decreto, che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, e fra i quali rientrano appunto tutti gli intermediari finanziari menzionati nel titolo dell’atto in questione, i poteri di regolamentazione della Banca d’Italia testé ricordati «sono esercitati […] nel rispetto dei principi contabili internazionali».

In conformità con siffatte disposizioni, d’altra parte, con l’atto in questione si provvede a sostituire integralmente le istruzioni emanate in materia dalla Banca d’Italia con la precedente delibera del 14 febbraio 2006: e ciò, secondo quanto emerge testualmente dalle premesse dell’atto, in considerazione della «necessità di aggiornare la normativa di bilancio degli intermediari finanziari per tener conto delle modifiche intervenute nei principi contabili internazionali (IAF/IFRS) ed omologate in ambito comunitario».

Del tutto legittimo, peraltro, sembra chiedersi se l’atto qui considerato abbia o meno una natura propriamente normativa.

Nel senso di una risposta negativa a tale interrogativo, in effetti, parrebbero deporre sia  - alla luce della distinzione fra «regolamenti» e «istruzioni» della Banca d’Italia testualmente operata, in via generale, dall’art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 385/1993 – la denominazione dell’atto in termini di «istruzioni», sia la circostanza che il testo di tali istruzioni non risulti redatto in articoli e commi.

Nel senso di una risposta affermativa, invece, parrebbero deporre non solo il carattere di astrattezza e di generalità proprio delle prescrizioni contenute nell’atto in questione, ma anche la testuale qualificazione in termini di «regolamento», ad opera della stessa delibera in esame, delle precedenti istruzioni emanate in materia.

Per quel che attiene al profilo formale-procedurale, d’altro canto, merita osservare come, sul sito Internet della Banca d’Italia, non sia rinvenibile, accanto al «documento per la consultazione» del 25 giugno 2009, alcun documento recante l’esito della consultazione medesima.

Il secondo atto da prendere qui in considerazione è costituito dal «Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231», adottato con la delibera, a firma del direttore generale, n. 895 del 23 dicembre 2009 (anche qui il sito Internet della Banca d’Italia non fornisce gli estremi della pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale).

L’atto in questione risulta puntualmente ed espressamente fondato sulle disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell’art. 37, del D.Lgs. n. 231/2007, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».

Al comma 7, infatti, si dispone che la Banca d’Italia, d’intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita l’Unità di informazione finanziaria (UIF), emani «disposizioni sulla tenuta dell’archivio unico informatico» previsto e disciplinato dal medesimo art. 37: ovverosia del particolare archivio da istituirsi ad opera degli intermediari finanziari e degli altri soggetti che, ai sensi del precedente art. 36, sono tenuti al rispetto di particolari obblighi di registrazione di informazioni relative alla clientela.

Al successivo comma 8, inoltre, si dispone  che, per alcuni particolari soggetti a categorie di soggetti, la Banca d’Italia stabilisca «modalità semplificate di registrazione».

Circa la natura propriamente normativa dell’atto in questione non sembra possano nutrirsi soverchi dubbi, stante anche la redazione del suo testo in articoli e commi.

L’avvenuto svolgimento della procedura di pubblica consultazione, d’altra parte, e l’avvenuta valutazione da parte della Banca d’Italia delle relative risultanze, appaiono in questo caso pienamente documentati nel sito Internet dell’istituto.

In tale sito, infatti, è dato rinvenire sia il «documento per la consultazione» del 6 maggio 2009, articolato in ben quattro documenti («Provvedimento per la tenuta dell’archivio unico informatico. Nota esplicativa degli schemi innovativi di registrazione», «Standard tecnici dell’archivio unico informatico», «Causali analitiche», «Tabelle dei codici»), sia il «Resoconto della consultazione» del dicembre 2009.

Trova così conferma, ancora una volta, la prassi fin dal primo momento invalsa nell’esercizio della potestà di regolamentazione della Banca d’Italia, secondo cui quest’ultima viene sostanzialmente ad assolvere per il tramite di siffatti documenti due obblighi previsti dall’art. 23 della L. n. 262/2005 con riguardo a tale esercizio: quello di motivare i regolamenti «con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia», e quello di corredare i medesimi con una «relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei rispamiatori».