Consob, adozione del regolamento in materia di consulenti finanziari (1/2010)

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Nel periodo ottobre 2009 - gennaio 2010, l’attività normativa della Consob si è concretizzata nell’adozione, con la delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010 (in G.U. n. 20 del 26.01.2010), di un solo regolamento, «annesso» a tale delibera: ovverosia del «Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del D.Lgs. n.58/1998 in materia di consulenti finanziari».

Tale regolamento trova il suo fondamento esplicito e puntuale nell’art. 18-bis, comma 7, del D.Lgd. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), laddove si dispone, appunto, che la Consob determini, «con regolamento, principi e criteri direttivi» in materia di formazione e gestione dell’albo dei consulenti finanziari, di iscrizione a quest’ultimo e di condotta dei relativi iscritti. In detto comma, peraltro, ci si limita esclusivamente a specificare, in sette punti, l’oggetto dei principi e dei criteri direttivi rimessi alla determinazione regolamentare della Consob.

La predisposizione del regolamento in questione è stata caratterizzata dallo svolgimento di una lunga e articolata fase di pubblica consultazione scandita dalla pubblicazione, sul sito Internet della Commissione, dei seguenti documenti: «Documento di consultazione» del 5 giugno 2008;  «Esiti della prima consultazione e nuovo documento di consultazione» del 18 novembre 2009; «Esiti della seconda consultazione» del 15 gennaio 2010. Secondo una prassi ormai da tempo invalsa nell’esercizio della potestà regolamentare della Commissione, dunque, quest’ultima viene sostanzialmente ad assolvere per il tramite dei documenti in questione due obblighi previsti dall’art. 23 della L. n. 262/2005 con riguardo a tale esercizio: quello di motivare i regolamenti «con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia», e quello di corredare i medesimi con una «relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei rispamiatori».