Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attività normativa nel periodo marzo-ottobre 2010 (3/2010)

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L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non ha prodotto, nel periodo considerato, atti normativi in senso stretto.

La sua attività, tuttavia, si muove sovente sul crinale tra mera interpretazione della normativa esistente e integrazione della medesima, negli spazi vuoti che questa lascia, con linee guida che sembrano porsi, in fatto, come forme di soft-regulation.

Può essere ascritta a tale fenomeno l’adozione delle Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria (Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010, in www.avcp.it), non a caso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 192 del 18 agosto 2010 – S.O.). Nell’adozione dell’atto, l’Autorità ha seguito un procedimento fortemente partecipato, procedendo ad una consultazione on-line, volta ad individuare “le istanze e le criticità riscontrate dagli operatori nella  concreta prassi del mercato”, per poi istituire “un tavolo tecnico di  consultazione con gli ordini professionali e le categorie economiche  interessate e con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  al fine di approfondire, sul piano tecnico-giuridico, le modalità di  effettuazione delle gare e di presentazione delle offerte”. Sulla stessa linea si colloca la Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010, Questioni  interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa  ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, non pubblicata in GU (rinvenibile in www.avcp.it), con cui l’Autorità ricostruisce lo stato della giurisprudenza su di una disposizione di incerta applicazione, esaminando anche l’impatto sulla relativa interpretazione del diritto dell’Unione europea.

 

L’incidenza di quest’ultimo di atti non deve essere trascurata, giacchè essi vengono talora assunti dalla giurisprudenza come elementi che integrano la normativa. Si veda in questo senso, Consiglio Stato,  sez. V, 12 luglio 2010, n. 4481, che, di fronte ad un problema di requisiti di ammissione ad una gara, rileva che “in forza dell'interpretazione offerta dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione n. 8 del 7 maggio 2002), ai sensi dell'art. articolo 74, comma 3, del DPR 554/1999, ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ) possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1”. La risolutezza con cui il giudice vi si riferisce denota la capacità di atti apparentemente solo di interpretazione di produrre, in realtà, effetti normativi. Si veda ancora, a conferma di ciò: Consiglio Stato  sez. V, 28 maggio 2010, n. 3400.