INT - Segnalazioni fonti internazionali (2/2010)

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Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

Nel presente numero è segnalata la legge con cui il Legislatore ha disposto la sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi emessi nei confronti di Stati stranieri in pendenza di una controversia dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia avente ad oggetto l’accertamento della immunità dalla giurisdizione dello Stato straniero. E’ evidente il legame tra il provvedimento normativo e il caso introdotto dalla Repubblica Federale di Germania nei confronti dello Stato italiano dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia il 23 dicembre 2008.

Sono poi esaminate tre leggi di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione di accordi internazionali in materia – rispettivamente – di investimenti, di trasferimento di persone condannate e in materia fiscale.

E’ infine segnalato un decreto legge relativo al piano di sostegno finanziario mediante prestiti bilaterali in favore della Grecia.

Sommario

  • Legge 23 Giugno 2010, n. 98, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 Aprile 2010, n. 63 recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 Giugno 2010.
  • Legge 1 febbraio 2010, n. 13, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2010.
  • Legge 5 marzo 2010, n. 46, "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2010.
  • Legge 3 Maggio 2010, n. 70: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 Giugno 2009”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2010.
  • Decreto Legge 10 Maggio 2010, n. 67: “Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’euro”, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 Maggio del 2010.

Legge 23 Giugno 2010, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-Legge 28 aprile 2010, n. 63 recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 Giugno 2010.

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Motivo della segnalazione:

In data 16 giugno il Senato della Repubblica ha completato l’iter di conversione in legge, apportando alcune modifiche, del decreto-legge n. 63 che reca disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

Tale legge tocca dunque due aspetti. In primo luogo, la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero in pendenza di un procedimento dinanzi alla Corte internazionale di giustizia avente ad oggetto l'accertamento della immunità dalla giurisdizione italiana di tale Stato. La sospensione è disposta fino al 31 dicembre 2011. Tale limite temporale è stato introdotto con emendamento alle Camere e costituisce, pertanto, un elemento di modifica del decreto legge.

Il secondo tema è invece attinente alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), elezioni che vengono rinviate rispetto alla scadenza originariamente prevista e che dovranno comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012.

Particolarmente rilevante è certamente il primo dei due temi, ossia la sospensione dei titoli esecutivi nei confronti degli Stati esteri in pendenza di un procedimento dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia riguardante l’immunità dei medesimi dalla giurisdizione italiana.

E’ allora opportuno contestualizzare tale provvedimento legislativo nello scenario internazionale.

Nel 2004 la Corte di Cassazione in sede civile con la nota sentenza Ferrini ha condannato la Germania a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da cittadini italiani costretti ai lavori forzati durante il secondo conflitto mondiale, sul presupposto che non potesse operare il principio di immunità dalla giurisdizione per lo Stato estero in presenza di crimini internazionali, quale appunto il crimine di sottoposizione a lavoro forzato. In tali circostanze, secondo la Corte, la violazione di norme di jus cogens del diritto internazionale determinerebbe una eccezione alla regola dell’immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione.

Tale orientamento ha trovato nella giurisprudenza italiana successive conferme. Tra le altre, nel 2008 la Corte di Cassazione, questa volta in sede penale, relativamente all’eccidio di Civitella, ha ribadito la condanna all’ergastolo dell’ex-sergente delle SS Milde e condannato la Repubblica Federale di Germania, in qualità di responsabile civile, al pagamento di una somma risarcitoria, in solido con l’imputato, per i danni morali sofferti dai parenti delle vittime della strage.

Tale orientamento della giurisprudenza italiana si è sempre scontrato contro la ferma opposizione della Repubblica tedesca, che lo ritiene in contrasto con il diritto internazionale vigente. Le sentenze emanate dai giudici italiani e le conseguenti azioni esecutive sui beni tedeschi intraprese sul presupposto delle sentenze di condanna hanno infatti indotto la Germania a ricorrere alla Corte internazionale di Giustizia, per sentire la Corte pronunciare l’immunità dalla giurisdizione italiana. Alla data in cui si scrive, il procedimento è ancora pendente dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.

Con il decreto legge 63/2010, oggi convertito in legge, il Governo italiano è intervenuto per disporre, in pendenza di un procedimento dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, la sospensione di efficacia dei titoli esecutivi nonché l’improponibilità di nuove azioni esecutive. La sospensione e l’improponibilità, che debbono essere rilevati di ufficio dal giudice nazionale, operano sino a quando è pendente il procedimento internazionale.

Pur essendo le relative disposizioni formulate in termini generali ed astratti, l’occasio legis sono evidentemente i titoli esecutivi già emessi nei confronti dello Stato tedesco e il giudizio da questi instaurato contro lo Stato italiano dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.

Il provvedimento, ha dato luogo ad un’ampia discussione in Parlamento, al momento della sua conversione in Legge, in particolare sotto il profilo della sua compatibilità con il diritto individuale di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale dei propri diritti, diritto costituzionalmente tutelato.

Alcuni degli emendamenti presentati sono stati respinti. Tra questi, l’emendamento che proponeva di subordinare la sospensione della efficacia dei titoli esecutivi alla emissione di un provvedimento cautelare da parte della Corte internazionale di giustizia.

Sono stati invece accolti altri emendamenti. In particolare, è stato posto un limite temporale alla sospensione, che opera adesso sino al 31 dicembre 2011. E’ stato poi abolito il riferimento, previsto nel Decreto legge, ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte internazionale di giustizia introdotti da una organizzazione internazionale. Le Organizzazioni internazionali, infatti, non hanno titolo, sulla base dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, per adire quest’ultima in sede contenziosa.


Legge 1 febbraio 2010, n. 13, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2010.

Legge 5 marzo 2010, n. 46, "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2010.

Legge 3 Maggio 2010, n. 70: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 Giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2010.

 

Motivi della segnalazione:

Le tre convenzioni di cui alle leggi citate riproducono il modello tipico delle convenzioni internazionali – rispettivamente – in materia di promozione e protezione degli investimenti, in materia di trasferimento delle persone condannate e in materia di doppia imposizione fiscale.

La convenzione sulla promozione e protezione degli investimenti con la Repubblica di Panama intende favorire gli investimenti dei cittadini di uno Stato parte nel territorio dell’altro Stato contraente, tutelando la posizione dell’investitore dinanzi alle possibili pretese dello Stato territoriale.

La convenzione in materia di trasferimento delle persone condannate con la Repubblica dominicana vuole favorire l’esecuzione delle pene detentive nello Stato di cittadinanza. Ciò in conformità al principio del reinserimento sociale delle persone condannate, che si presume più agevole se la detenzione ha luogo nel Paese di origine.

Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro è finalizzato ad evitare le doppie imposizioni fiscali e a prevenire evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Il Protocollo, da un lato, ridefinisce le imposte oggetto dell’accordo che non sono soggette alla doppia imposizione; dall’altro, introduce misure di contrasto all’evasione dalle imposte sui redditi.

Analisi delle disposizioni rilevanti:

- Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.

L’articolo 3 stabilisce il principio della clausola della nazione più favorita. Le parti contraenti si impegnano a concedere all’investitore dell’altro Stato parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori di un qualunque Stato terzo.

L’articolo 4 dispone che il principio della nazione più favorita si applica anche in caso di danni prodotti agli investimenti a causa di conflitti, insurrezioni, sommosse, emergenze o rivolte.

L’articolo 5 stabilisce che le misure di esproprio e nazionalizzazione sono ammesse solo per motivi di pubblica utilità e mai a fine discriminatorio, dietro comunque il pagamento di un indennizzo, che deve essere ’pronto, adeguato ed effettivo’. L’investitore avrà comunque diritto a ricorrere alle autorità giudiziarie dello Stato territoriale per stabilire se l’esproprio ha avuto luogo e se in materia di risarcimento sono stati rispettati i principi di diritto internazionale. Potrà inoltre presentare istanza di ri-acquisto del bene, se lo stesso, dopo l’esproprio, non viene utilizzato.

L’articolo 6 stabilisce che le Parti debbono assicurare il trasferimento sollecito dei profitti relativi agli investimenti.

L’articolo 9 stabilisce che se una controversia non può essere risolta amichevolmente, l’investitore potrà adire un tribunale competente dell’altra Parte, un tribunale arbitrale ad hoc previsto in base al regolamento arbitrale dell’UNCITRAL o l’ICSID (Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti).

icon Accordo Italia-Panama


Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

L’articolo 2 stabilisce il principio per cui una persona condannata nel territorio di uno Stato può essere trasferita nel territorio dell’altro Stato affinché qui sconti la condanna. Ciò purché ricorrano le condizioni stabilite nell’articolo 3.

In particolare, occorre che la persona condannata sia cittadino dello Stato di esecuzione; che debba scontare almeno un ulteriore anno di reclusione; che acconsenta al trasferimento; che la sentenza sia definitiva; che gli Stati si trovino d’accordo sul trasferimento; che la condanna inflitta non sia la pena di morte.

In forza dell’articolo 8, è lo Stato di esecuzione a regolare l’esecuzione della condanna, secondo le proprie leggi. Lo Stato di condanna non potrà più pretendere di eseguire la condanna se lo Stato di esecuzione considera la pena espiata. Qualora la condanna sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, questo, attraverso una decisione giudiziaria o amministrativa, può modificare la sanzione stabilita dallo Stato di condanna.

L’articolo 12 stabilisce che ciascuno Stato può accordare grazia, amnistia e indulto, dandone immediata comunicazione all’altra Parte. Lo Stato di esecuzione, avuta notizia dell’intervento di uno dei sopra citati provvedimenti nello Stato di condanna, deve darne immediata esecuzione.

L’articolo 13 stabilisce che lo Stato di esecuzione deve tenere informato lo Stato di condanna circa l’esecuzione della pena, in particolare quando l’esecuzione cessa, quando il condannato è evaso, quando lo stato di condanna richieda un rapporto speciale.

icon Trattato Italia-Repubblica Dominicana 


Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 Giugno 2009

L’articolo 1 ri-definisce in un elenco tassativo le imposte cui si applica la Convenzione sulle doppie imposizioni. Per l’Italia, si tratta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’articolo 3 del Protocollo modifica l’articolo 23 della convenzione, relativo al principio di eliminazione della doppia imposizione. Per quanto concerne l’Italia, se un residente italiano possiede elementi di reddito imponibili a Cipro, l’Italia nel calcolare le imposte sul reddito può includere gli elementi di reddito in Cipro, detraendo però l’imposta già pagata a Cipro; l’ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a tali elementi di reddito. Nessuna detrazione è prevista se gli elementi di reddito sono considerati in Italia imposta sostituiva o ritenuta a titolo di imposta.

Per quanto concerne Cipro, l’imposta pagata in Italia è imputata a credito rispetto alla imposta dovuta a Cipro in relazione ad ogni elemento di reddito proveniente dall’Italia. Il credito non può eccedere la parte di imposta cipriota che sarebbe dovuta per tali elementi di reddito.

icon Protocollo aggiunto Convenzione Italia-Cripro


Decreto Legge 10 Maggio 2010, n. 67: “Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’euro”, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 Maggio del 2010.

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Il Decreto Legge n. 67 del 2010 costituisce lo strumento mediante il quale il Governo ha assicurato la partecipazione dell’Italia all’azione coordinata stabilita dall’Unione europea a sostegno della Grecia.

Infatti, in data 25 marzo 2010 i Capi di Stato e di Governo della zona euro hanno adottato una Dichiarazione con cui hanno manifestato la volontà di realizzare un’azione coordinata per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona “euro”, contribuendo con prestiti bilaterali coordinati decisi dagli Stati membri all’unanimità, subordinati al principio di condizionalità e sottoposti a valutazione da parte della Commissione europea e della Banca centrale europea.

In data 11 Aprile, poi, gli Stati membri dell’Eurogruppo hanno espresso consenso unanime in relazione alla tipologia del sostegno finanziario alla Grecia per tutelare la stabilità dell’area finanziaria dell’euro. Per fornire tale sostegno, gli Stati nazionali si sono impegnati ad adottare i provvedimenti normativi necessari.

In data 2 Maggio 2010, gli Stati membri dell’Eurogruppo hanno concordato di contribuire mediante prestiti bilaterali ad un programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia per un importo massimo complessivo pari ad ottanta miliardi, di cui 30 il primo anno.

E’ così che in data 28 maggio, riconoscendo i requisiti di necessità ed urgenza già affermati nella dagli Stati membri dell’Eurogruppo nella dichiarazione dell’11 maggio, il Governo ha adottato il decreto legge di cui sopra.