UE - Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia (giugno-novembre 2010) - (3/2010)

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A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea; essa è disciplinata dagli artt. 258 -260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochissimi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche; la Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali. La prima fase – definita «precontenziosa» – della procedura si apre con l’invio allo Stato membro ritenuto inadempiente di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito»;  lo Stato interessato ha due mesi di tempo per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE).  Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, avviando in tal modo la fase contenziosa della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce che lo Stato membro in questione ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta (art. 260.1 TFUE).

Qualora, a seguito della sentenza, la Commissione constati che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la stessa, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza (art. 260.2 TFUE). Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto la possibilità per la Commissione di adire in tal caso direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato (260.2 TFUE). In questa azione la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE).

I provvedimenti della Commissione sono di seguito ordinati in base alla seduta di adozione e suddivisi per tipo. Si segnala, in riferimento alla seduta del 03.06.2010, la messa in mora supplementare (ex art. 260 TFUE) nel procedimento 2005/2114, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel pubblico impiego. Con sentenza del 13 novembre 2008, C-46/07 (in questa Rubrica, n. 1/2009, scheda n. 26), la Corte di giustizia ha dichiarato che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore una normativa in base alla quale i dipendenti pubblici maturano il diritto alla percezione della pensione di vecchiaia ad età diverse in base al sesso, è venuta meno all’obbligo di rispettare la parità di trattamento tra uomini e donne nel pubblico impiego di cui all’art. 141 TCE, ora art. 157 TFUE. L’avvio della seconda procedura di infrazione fa seguito al mancato adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti da tale sentenza.

Di  seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio e per oggetto, con aggiornamento alla seduta del 30.09.2010

 

Seduta del 24.06.2010

 

Pareri motivati ex art. 258 TFUE

• 2009/4393 – Lavoro e affari sociali – Requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso per l'assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari (Provincia di Sondrio) – Violazione del diritto comunitario  (Art. 39 Trattato CE, Regolamento CEE n. 1612/68).

• 2009/4513 – Lavoro e affari sociali – Certificazione di bilinguismo prevista per l'accesso al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano (DPR 26 luglio 1976, n. 752) – Violazione del diritto comunitario (Art. 39 Trattato CE, Regolamento CEE n. 1612/68).

• 2009/2174 – Energia – Non corretto recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica.

• 2009/2189 – Energia – Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

 

Ricorsi alla Corte ex art. 258 TFUE

• 2007/2270 – Fiscalità e dogane – Mancato trasferimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane – Violazione del diritto comunitario (Regolamento 1552/89 e  Regolamento 1150/2000).

• 2008/2097 – Trasporti – Non corretta attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario (Direttive 2001/14/CE, 91/440/CEE, 95/18/CE).

• 2009/2230 – Giustizia – Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

 

Seduta del 30.09.2010

Pareri motivati ex art. 258 TFUE

• 2007/4125 – Libera circolazione delle merci – Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano – Violazione del diritto comunitario  (direttiva 98/83/CE).

• 2007/4717 – Ambiente – Applicazione dell'articolo 13 della direttiva 96/82/CE nella provincia di Trieste – Violazione del diritto comunitario (direttiva 96/82/CE).

• 2008/4387 – Trasporti – Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio - Violazione del diritto comunitario (regolamento CEE n. 4055/86).

• 2009/0515 – Salute – Mancato recepimento della direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

• 2010/0121 – Trasporti – Mancato recepimento della direttiva 2009/4/CE relativa alle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni tachigrafi, che modifica la dir. 2006/22/CE.

• 2010/0122 – Trasporti – Mancato recepimento della direttiva 2009/5/CE relativa alle norme minime per l'applicazione Reg. 3820/85 e 3821/CEE sulle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

• 2010/0256 – Salute – Mancata attuazione della direttiva 2010/0001/UE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione.

 

Messe in mora supplementari ex art. 260 TFUE

• 2002/2284 – Ambiente − Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti - Violazione del diritto comunitario (direttive 1975/442/CEE e 1991/689/CEE).

 

Sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nei procedimenti di infrazione pendenti nei confronti dell’Italia

 

° Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) del 29 luglio 2010, Commissione europea contro Repubblica italiana, causa C-19/10.

Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Regolamenti (CE) nn. 273/2004 e 111/2005 - Precursori di droghe - Controllo e monitoraggio all’interno dell’Unione - Controllo degli scambi tra l’Unione e i paesi terzi - Sanzioni.

La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure nazionali necessarie per l’attuazione dell’art. 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe, nonché dell’art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali regolamenti.

 

° Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) del 15 luglio 2010, Commissione europea contro Repubblica italiana, causa C-573/08.

Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Provvedimenti di trasposizione.

La Corte di giustizia ha ritenuto che, poiché la normativa di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell’art. 9 di quest’ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2‑7, 9‑11, 13 e 18 della citata direttiva.

 

° Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’8 luglio 2010, Commissione europea contro Repubblica italiana, causa C-334/08.

Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie dell’Unione - Rifiuto di mettere a disposizione dell’Unione risorse proprie corrispondenti ad alcune autorizzazioni doganali illegittime - Forza maggiore - Comportamento fraudolento delle autorità doganali - Responsabilità degli Stati membri - Regolarità dell’iscrizione dei diritti accertati nella contabilità separata.

La Corte di giustizia ha ritenuto che, avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie corrispondenti all’obbligazione doganale derivante dal rilascio, dal 27 febbraio 1997, da parte della Direzione Compartimentale delle Dogane per le Regioni Puglia e Basilicata, sita a Bari, di autorizzazioni irregolari a creare e gestire a Taranto magazzini doganali di tipo C, seguite da consecutive autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale e al perfezionamento attivo, fino alla loro revoca il 4 dicembre 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 8 della decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

 

° Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) del 24 giugno 2010, Commissione europea contro Repubblica italiana, causa C-571/08.

Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/59/CE - Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - Art. 9, n. 1 - Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti - Normativa nazionale che impone un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette - Giustificazione - Tutela della sanità pubblica.

La Corte di giustizia ha ritenuto che  la Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE.

 

° Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) del 17 giugno 2010, Commissione europea contro Repubblica italiana, causa C- 423/08.

Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie - Procedure dirette alla riscossione dei dazi all’importazione o all’esportazione - Inosservanza dei termini per l’iscrizione delle risorse proprie - Versamento tardivo delle risorse proprie relative a tali dazi.

La Corte di giustizia ha ritenuto che la Repubblica italiana, non avendo osservato i termini per l’iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e avendo versato tardivamente tali risorse, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

 
° Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) del 10 giugno 2010, Commissione europea contro Repubblica italiana, causa C- 491/08.

Oggetto: Inadempimento di uno Stato -Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Siti di importanza comunitaria - Regime di protezione - Complesso turistico "Is Arenas" .

La Corte di giustizia ha ritenuto che la Repubblica italiana

– non avendo adottato, prima del 19 luglio 2006, data di iscrizione del sito «Is Arenas» nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, misure di protezione idonee, con riferimento all’obiettivo di conservazione contemplato dalla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a salvaguardare l’interesse ecologico pertinente che il sito proposto quale sito di importanza comunitaria riveste a livello nazionale e, in particolare, non avendo vietato un intervento idoneo a compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito, e

– non avendo adottato, dopo il 19 luglio 2006, misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali per i quali detto sito di importanza comunitaria è stato designato,

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 92/43 e, più esattamente, per quanto riguarda la seconda censura, in forza dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva.