Dell’illegittimità costituzionale del potere di ordinanza ex art. 54 t.u.e.l. come modificato dal “pacchetto sicurezza” (2/2010)

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Ord. TAR. VENETO, sez. III, ord. 22.3.2010, n. 40

Sulla base dell’art. 54 del t.u.e.l. il sindaco di Selvazzano Dentro emana un’ordinanza in cui vieta l’accattonaggio in tutto il territorio comunale salvo le aree agricole. Il provvedimento viene impugnato di fronte al T.a.r. Veneto, il quale rileva che la normativa vigente, prevedendo la possibilità per il sindaco di adottare ordinanze “anche” contingibili ed urgenti a tutela della incolumità e della sicurezza urbana, consente l’adozione di provvedimenti sforniti del carattere della contingibilità e dell’urgenza ed ha, così, eliminato la necessità di qualsivoglia limite temporale di efficacia. Il giudice amministrativo dopo aver ripercorso la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di potere di ordinanza, ritiene di non poter addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in quanto la norma presenta una indeterminata latitudine in materie afferenti a diritti e libertà individuali.

Alla luce delle pronunce della Corte risulta, infatti, che il potere di ordinanza si deve fondare sulla contingibilità ed urgenza, requisiti che costituiscono il presupposto, la condizione e il limite per consentire di derogare, nel rispetto dei soli principi generali dell'ordinamento, alla disciplina vigente nei vari settori di intervento, e per legittimare l’assunzione delle competenze in capo ad un organo monocratico, in luogo di quello ordinariamente deputato.

Le norme che prevedono il potere di ordinanza devono, pertanto, mantenere indefettibilmente il contenuto provvedimentale dell’atto, l’obbligo di motivazione e l’efficacia limitata nel tempo delle ordinanze.

L’art. 54 t.u.e.l. risulta, altresì, violare gli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione quali norme che costituiscono il fondamento costituzionale delle libertà individuali e del principio di legalità sostanziale in materia di sanzioni amministrative, cristallizzato, a livello di normazione primaria, nell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Collegio ritiene, pertanto, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 t.u.e.l. nella parte in cui ha inserito la congiunzione “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti”.