Convenzione europea dei diritti dell'uomo e irretroattività delle misure sanzionatorie (3/2010)

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Sentenza n. 196/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Sentenza n. 196/2010: Deposito del 04/06/2010 - Pubblicazione in G.U. 09/06/2010

 Motivi della segnalazione

Con la sentenza 196/2010, la Corte è ritornata sul rapporto fra legge statale e CEDU, dichiarando l’incostituzionalità di una legge interna per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. In particolare la Corte ha avuto modo anche di chiarire che l’apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell’adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l’art. 7 della CEDU, tenuto conto dell’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità nel senso dell’applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), codice della strada (applicata in via obbligatoria in caso di condanna o di patteggiamento per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato) anche alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008.

La Corte ha pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., l’art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale».

La decisione si segnala anche sotto il profilo del principio di irretroattività della legge, con particolare riferimento alla legge statale che introduce nuove misure afflittive. Come sopra anticipato, la Corte ha ritenuto che il riferimento contenuto nella disposizione impugnata all’art. 240, secondo comma, c.p. determina l’applicazione retroattiva della confisca anche a fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, secondo il regime proprio delle misure di sicurezza che, ai sensi dell’art. 200 c.p. sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. La Corte precisa tuttavia che la confisca in esame, al di là della sua qualificazione formale, ha natura essenzialmente sanzionatoria, e non di misura di sicurezza in senso proprio, e riveste una funzione meramente repressiva e non preventiva: per cui l’applicazione retroattiva di una misura propriamente sanzionatoria viola il principio di irretroattività della pena sancito dall’art. 7 della CEDU ed esteso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo. Principio questo, del resto, desumibile secondo la Corte anche dall’art. 25, secondo comma, Cost. (non indicato nell’ordinanza di rinvio), il quale – data l’ampiezza della sua formulazione – «può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato». Come noto, infatti, la Corte costituzionale non solo ha affermato che, per le misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, sussiste «l’esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all’applicazione (o alla non applicazione) di esse» (sentenza n. 447 del 1988), ma anche precisato come la necessità «che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire» risulti pur sempre «ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione» (sentenza n. 78 del 1967).

La Corte dichiara invece inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 230 e 236 c.p. e dell’art. 187, comma 1, ultimo periodo, codice della strada sollevate sempre in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., poiché i primi due hanno la funzione di regolare l’applicazione delle misure di sicurezza in senso proprio e non di misure, in senso lato, sanzionatorie, mentre l’ultimo non viene in rilievo nel giudizio a quo in cui all’imputato è contestato il diverso reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

Riferimenti: sui rapporti tra ordinamento interno e disposizioni della CEDU, si vedano nei precedenti le sentenze n. 311/2009, n. 239/2009, n. 349/2007 e n. 348/2007.