Sugli effetti delle sentenze della Corte di giustizia al fine dell’integrazione del parametro del “rispetto degli obblighi comunitari” ex art. 117, comma 1 (3/2010)

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Sentenza n. 216/2010 - Giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 16/06/2010 - Pubblicazione in G.U.: 23/06/2010

Motivi della segnalazione

Questa decisione rappresenta l’esito dello “storico” rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte con la sentenza n. 102 e l’ordinanza n. 103 del 2008 sul presupposto che, nei giudizi promossi in via principale in cui si dubiti della compatibilità di leggi regionali con norme comunitarie dotate di efficacia diretta, queste ultime fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 129 del 2006; n. 406 del 2005; n. 166 e n. 7 del 2004). A seguito della decisione della Corte di Giustizia la Consulta dichiara che dall’interpretazione della normativa comunitaria fornita dalla Corte di giustizia consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata: “Poiché il denunciato art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, è incompatibile con la norma interposta dell’art. 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte di giustizia, esso deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.”.