NEW - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (3/2011)

Stampa

I regolamenti che sono stati emanati nel periodo di riferimento (giugno – settembre 2011) sono due.

 

1) Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9 quater del D. Lgs. 163/2006 in materia di accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 168 del 21 luglio 2011, reperibile sul sito internet della Autorità al seguente indirizzo).

2) Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 8, comma 3, del D. Lgs 163/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 189 del 16 agosto 2011 e sul sito della Autorità al seguente indirizzo).

 

1. Con riguardo al primo regolamento, pare opportuno richiamare il titolo costitutivo del potere della Autorità – l’art. 40, comma 9 quater del Codice dei Contratti pubblici – in base al quale “in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”

Tale disposizione, letta in combinato disposto con la regola contenuta nell’art. 6, comma 11 della medesima legge, che disciplina il potere sanzionatorio dell’Autorità, ha permesso a quest’ultima di adottare un regolamento che disciplini in termini generali le modalità di accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave.

In particolare, si può osservare che nel Regolamento in commento vengono disciplinati:

  1. il procedimento per l’accertamento della responsabilità;
  1. l’esercizio del potere sanzionatorio da parte della Autorità.

Il procedimento è disciplinato in modo da garantire l’audizione dell’impresa interessata, della SOA (Società Organismo di Attestazione) e di eventuali altri soggetti che detengano informazioni utili alla definizione del procedimento innanzi al Consiglio. Il procedimento deve chiudersi con l’adozione di un provvedimento finale entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, fatti salvi i casi di sospensione dei termini espressamente richiamati nell’art. 7, secondo comma, del Regolamento.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio, appare opportuno ricordare che l’Autorità può comminare sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di euro 51.545. Si precisa, poi, che a norma dell’art. 6, ultimo comma, del Regolamento, l’Autorità, per il tramite della competente unità organizzativa, provvede a comunicare il provvedimento finale all’impresa ed alla SOA ai fini della relativa annotazione nel casellario informatico.

Si può riscontrare un collegamento tra i principi fatti propri dal Regolamento in commento e l’orientamento giurisprudenziale più recente del Consiglio di Stato, secondo cui in materia di appalti pubblici, l’art. 40 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, stabilisce al primo comma che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza, precisando ancora che a tal fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi sono sottoposti a certificazione (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 4477 del 12 luglio 2010).

Il Regolamento, ponendosi nell’ottica di individuare regole di comportamento per gli operatori economici – evidentemente, di portata generale – contribuisce a delineare un sistema in grado di garantire il raggiungimento dei principi di qualità, professionalità e correttezza richiamati dal Consiglio di Stato, predisponendo una disciplina di dettaglio operante per tutti i casi in cui sia stata presentata una falsa dichiarazione o una falsa documentazione da parte della impresa.

 

2. Il secondo Regolamento analizzato, invece, trova il suo titolo costitutivo nell’art. 8 del Codice dei Contratti Pubblici, ove si prevedono gli specifici poteri (anche di natura regolamentare) attribuiti alla Autorità per il perseguimento delle finalità fissate nella legge.

Con questo secondo atto normativo, l’Autorità ha disciplinato il procedimento – in particolare, l’attività di indagine della Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture – da seguire in relazione alle attività di cui all’art. 38, comma 1. lett. a) ed all’art. 39 comma 1,  lett.  a) del Regolamento di organizzazione (recentemente modificato, il 6 aprile 2011).

Dal punto di vista contenutistico, il Regolamento contiene una mera esplicitazione delle fasi procedimentali già indicate nel Codice dei Contratti pubblici

Particolarmente dettagliata è la regolamentazione della attività istruttoria, anche se va detto che manca nel provvedimento in rassegna un richiamo espresso – a differenza di quanto si registracon riguardo all’art.. 8 del Codice dei Contratti pubblici – ai principi contenuti nella Legge sul Procedimento Amministrativo (l. 241/1990).

Non trova, invece, precisa collocazione nella norma attributiva del potere alla Autorità, la possibilità di disciplinare il procedimento di monitoraggio dei contratti pubblici. Il Regolamento in esame aggiunge (all’art. 8) un frammento di disciplina che non trova il suo fondamento nella norma primaria, fonte del potere della Autorità; si tratta, dunque, di regole che appaiono sganciate dalle prescrizioni legislative e che si atteggiano, così come la migliore dottrina suggerisce, alla stregua di norme (sostanzialmente) primarie.

Infine, si segnala che la Autorità ha emanato anche una determinazione, la n. 4 del 2011 (Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari a norma dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 171 del 25 luglio 2011 e sul sito internet della Autorità alla pagina).

Trattasi di un provvedimento di carattere meramente riepilogativo – talvolta, esemplificativo – di quanto già previsto in termini generali dalla legge in materia di tracciabilità dei pagamenti (Legge n. 136/2010, così come modificata ed integrata dal D. L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con Legge n. 217/2010).

Dunque, si potrebbe dire che tale determinazione rappresenta una sorta di vademecum per gli operatori economici che operano con la Pubblica Amministrazione attraverso la conclusione di contratti pubblici, così come risulta chiaro, in particolare, dalla lettura dell’art. 7, ove è riportato un elenco di casi concreti in cui potrebbe trovarsi una impresa che  abbia rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione.

Dal punto di vista contenutistico e volendo schematizzare i precetti contenuti nella determinazione, si può dire che gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti:

1) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

2) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

3) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

La regolamentazione dei codici CIG e CUP è contenuta nell’art. 6 della determinazione n. 4 del 2011.