Dell’immediata precettività del principio delle pari opportunità tra donne e uomini di cui all’art. 51 Cost. e di cui all’art. 5 dello statuto del comune di Roma (3/2011)

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Sent. TAR LAZIO, sez. II, 25.7.2011, n. 6673

Sono impugnati di fronte al TAR Lazio gli atti sindacali di nomina della giunta del comune di Roma, in quanto la presenza di un solo assessore di sesso femminile non garantirebbe il rispetto del parametro dell’equilibrio di genere, equilibrio imposto dagli artt. 3 e 51 della Costituzione e dall’art. 5, comma terzo dello statuto del Comune di Roma.

 

Il giudice amministrativo dichiara, innanzitutto, di interpretare il primo comma dell’art 51 non come mera norma programmatica, ma come parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative discrezionali, rispetto alle quali si pone come limite conformativo. Al Collegio appare fuor di dubbio che, anche a seguito della riforma dell’art. 51 introdotta con l. cost. 30 maggio 2003 n. 1, il nostro ordinamento costituzionale ponga il riequilibrio fra donne e uomini in generale e il principio della c.d. parità democratica nella rappresentanza, in particolare, come valori fondanti del nostro sistema ordinamentale, e che in detto contesto costituzionale si collochi il trend normativo che in questi ultimi anni, a livello sia primario che secondario, si caratterizza per l’introduzione di numerose prescrizioni orientate all’attuazione dell’obiettivo delle pari opportunità.

Il giudice amministrativo rileva poi che anche le norme dello statuto romano non si limitano ad una mera enunciazione di principio sull’obiettivo delle pari opportunità, ma si articolano in precetti puntuali, importanti, che vincolano l’azione amministrativa in generale e, in particolare, le scelte rimesse alle competenze del consiglio comunale e dello stesso sindaco. A differenza di altri statuti comunali che si limitano all’enunciazione di principi o intenti programmatici, l’art. 5 dello statuto di Roma Capitale stabilisce, al primo comma, che “nei casi in cui il Sindaco e il Consiglio Comunale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita la equilibrata presenza di uomini e donne …” e al terzo comma che “nel nominare i componenti della Giunta Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell’attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il Sindaco assicura una presenza equilibrata di uomini e donne, motivando le scelte con riferimento al principio di pari opportunità”. La disposizione si sostanzia dunque nella prescrizione di una azione positiva di riequilibrio delle presenze dei due sessi con riferimento non solo alla Giunta ma a tutti gli organismi operativi dell’amministrazione comunale, con una scelta normativa netta e di inequivocabile interpretazione, proprio per la puntualità, la ricchezza e la complessa articolazione del dato di diritto positivo. La disposizione ha carattere immediatamente cogente ed inoltre si inserisce in un complesso normativo statutario, nel quale si colloca come specifico strumento operativo, la cui ratio complessiva è quella di garantire, e non soltanto di auspicare o promuovere le pari opportunità e l’equilibrio di genere in tutta l’attività amministrativa di Roma Capitale. Pertanto l’equilibrio di genere è per chiara determinazione dello statuto precetto pienamente vincolante e inderogabile dal sindaco nella nomina di componenti della giunta e non può dunque ipotizzarsi una prospettiva motivazionale idonea a giustificare la radicale violazione dell’obbligo.

Ad avviso del Collegio appare quindi difficile ipotizzare, sul piano della ragionevolezza e della razionalità, che la presenza nella giunta capitolina di un’unica donna possa garantire un’adeguata attuazione dell’equilibrio di genere nella rappresentanza e perviene conseguentemente all’annullamento degli atti sindacali di nomina della giunta.

 

Si segnalano sul tema anche le sentenze TAR Lombardia, sez. I, 4.2.2011, n. 354 e TAR Campania, 7.4.2011, n. 1985
 

Statuto del comune di Roma

Articolo 5 - Principio della Pari Opportunità in Tema di Nomine

1.Nei casi in cui il Sindaco ed il Consiglio Comunale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco ed il Consiglio sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità, e a darne adeguata diffusione.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 7, sono stabilite le modalità per una adeguata pubblicità preventiva dell'incarico da ricoprire al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo degli appartenenti alla comunità cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto. La Commissione delle Elette, di cui all'articolo 23, promuove la presentazione di candidature femminili.

3. Nel nominare i componenti della Giunta Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il Sindaco assicura una presenza equilibrata di uomini e di donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

 

Link web:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2011/201100698/Provvedimenti/201106673_01.XML