UE - Regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (2/2011)

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L'art. 291 TFUE prevede, al suo primo paragrafo, che spetta agli Stati membri adottare le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Tuttavia, il secondo paragrafo stabilisce che, se sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del Trattato sull'Unione europea, al Consiglio.

In tal caso, il terzo paragrafo precisa che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Quest'ultima disposizione costituisce la base giuridica del  regolamento 182/2011/UE  (G.U.U.E L 55 del 28/02/2011 p. 13 – 18.), che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità applicabili ove un atto giuridicamente vincolante dell’Unione – definito "atto di base" – individua la necessità di condizioni uniformi di attuazione e richiede che l’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione sia soggetta al controllo degli Stati membri (art. 1). L'articolo 2, «Scelta della procedura», stabilisce che l'atto di base può prevedere l’applicazione della procedura consultiva o della procedura d’esame, tenendo presente la natura o l’impatto degli atti di esecuzione richiesti. Lo stesso articolo individua le categorie di atti a cui si applica la procedura di esame (ossia, gli atti di esecuzione di portata generale e altri atti di esecuzione riguardanti programmi con implicazioni sostanziali, la politica agricola comune e la politica comune della pesca, l’ambiente, la sicurezza, o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, la politica commerciale comune e la fiscalità). La procedura consultiva ha carattere residuale, applicandosi per l'adozione di tutti gli atti di esecuzione non elencati tra quelli per i quali è prevista la procedura d'esame. Tuttavia, questi atti possono essere adottati tramite la procedura consultiva «in casi debitamente giustificati» (art. 2, par. 3). L'art. 3 detta alcune disposizioni comuni ad entrambe le procedure. In particolare, dispone che la Commissione deve essere assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato deve esprimere un parere sul progetto di atto di esecuzione che deve essere adottato dalla Commissione, entro il termine stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza ed eventualmente – ovvero, «in casi debitamente giustificati» attraverso una procedura scritta. Fino a quando il comitato non ha espresso un parere, ogni suo membro può proporre modifiche e il presidente può presentare versioni modificate del progetto di atto di esecuzione. Il parere del comitato deve essere iscritto a verbale ed i membri del comitato hanno il diritto di chiedere che la loro posizione figuri a verbale.

 

 

Per quanto riguarda le modalità di adozione del parere ed il valore dello stesso, nel caso di procedura consultiva, l'art. 4 prevede che il comitato esprime il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione, espresso a maggioranza semplice dei suoi membri. In tal caso, la Commissione decide sul progetto di atto di esecuzione da adottare, «tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere espresso». Laddove, invece, sia seguita la procedura d'esame, l'art. 5 prescrive che il comitato deve esprime il proprio parere a maggioranza qualificata (per la determinazione della maggioranza qualificata, si vedano gli artt. 16, par. 4 e 5 TUE e 238, par. 3, TFUE.). Se il comitato esprime un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione. Viceversa, l'atto non è adottato in caso di parere negativo. Tuttavia, se il presidente del comitato ritiene che sia necessario un atto di esecuzione, può sottoporre una versione modificata del progetto di atto di esecuzione allo stesso comitato entro due mesi dalla presentazione del parere negativo, ovvero presentare il progetto di atto di esecuzione entro un mese dalla suddetta presentazione al comitato di appello per una nuova delibera. Nei casi in cui non è espresso alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione. Se la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione, il presidente può presentare al comitato una versione modificata dello stesso. E' inoltre prevista la possibilità di un rinvio ad un comitato di controllo, che esprime un parere a maggioranza qualificata (art. 6). Anche in questo caso, fino a quando un parere non è espresso, ogni membro del comitato di appello può proporre modifiche al progetto di atto di esecuzione e il presidente può decidere se modificarlo o no. Se il comitato di appello esprime un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione. L'atto può essere adottato anche se il comitato d'appello non esprime alcun parere. Invece l'atto di esecuzione non è adottato in caso di parere negativo.

In via di eccezione, l'art. 7 prevede che, nel caso di assenza di parere o di parere negativo da parte del comitato, la Commissione può comunque adottare un progetto di atto di esecuzione, se esso deve essere adottato senza indugio per evitare il verificarsi di crisi significative dei mercati nel settore dell’agricoltura o di un rischio agli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi dell’articolo 325 TFUE. In questo caso, la Commissione deve presentare immediatamente l’atto di esecuzione adottato al comitato di appello. Qualora quest’ultimo esprima un parere negativo sull’atto di esecuzione adottato, la Commissione abroga immediatamente tale atto. Qualora il comitato di appello esprima un parere positivo o non sia espresso alcun parere, l’atto di esecuzione rimane in vigore. Infine, l'art. 8, «Atti di esecuzione immediatamente applicabili», stabilisce che un atto di base può prevedere, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, che la Commissione può adottare un atto di esecuzione immediatamente applicabile, senza previa presentazione ad un comitato. Questo atto rimane in vigore per un periodo non superiore a sei mesi, salvo che l’atto di base preveda altrimenti. Al massimo quattordici giorni dopo la sua adozione, il presidente sottopone l’atto di cui al paragrafo 2 al comitato competente al fine di ottenerne il parere. Se si applica la procedura d’esame, la Commissione deve abrogare immediatamente l’atto in caso di parere negativo