(2) Cooperazione in materia di difesa tra Italia e Brasile (2/2011)

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Legge 11 marzo 2011, n. 22. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008, Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011.

L’articolo 1 della Legge autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica dell’Accordo fatto a Roma nel 2008 tra Italia e Brasile in materia di difesa. L’articolo 2 dà esecuzione all’accordo.

L’accordo impegna gli Stati parte alla cooperazione che, ai sensi dell’art. 4, può consistere in varie attività (scambi di personale, visite, incontri, partecipazioni ad esercitazioni..) e che avviene, nel rispetto delle rispettive norme nazionali (art. 1), nei settori della difesa, delle operazioni di peacekeeping, nei settori militari della sanità e dello sport, nonché in materia di inquinamento ambientale causato da operazioni militari (art. 3).

Ciascuna Parte risponderà per le spese sostenute nell’esecuzione dell’Accordo (art. 8) e rinuncerà a promuovere azioni per danni cagionati dall’Altra Parte o da un membro della Difesa dell’altra Parte nell’esecuzione dell’Accordo (art. 9).

In materia di giurisdizione la Parte ospitante si impegna ad esercitare la propria giurisdizione per i fatti commessi dal personale ospitato ad eccezione della casistica di cui al comma 2 in relazione ai quali ad esercitare la giurisdizione è lo Stato inviante (art. 10).