NOVITÀ - Vincoli costituzionali nei confronti del legislatore statale, riparto di competenze, strumenti di difesa delle prerogative regionali: un'actio finium regundorum? (1/2011)

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Sent. n. 331/2010 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 17 novembre 2010-Pubblicazione in G. U.  del 24 novembre 2010

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 331/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 1, c. 2, della l. reg. Puglia n. 30/2009, dell’art. 8 della l. reg. Basilicata n. 1/2010, e dell’art. 1, c. 2, della l. reg. Campania n. 2/2010. Le disposizioni regionali impugnate, finalizzate a precludere la presenza sul territorio regionale di pertinenza di materiali nucleari (cfr. sentenze n. 247/2006 e n. 62/2005), precisano che tale divieto non ha carattere assoluto, ma recede qualora sia raggiunta l’intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Le Regioni hanno cioè cercato di paralizzare gli effetti della disciplina statale contenuta nella legge delega n. 99/2009 – ove si consentirebbe di realizzare impianti nucleari in assenza di un’intesa con la Regione interessata – “introducendo con propria legge un contenuto normativo corrispondente, per tale profilo, all’assetto del rapporto con lo Stato, da esse ritenuto il solo conforme a Costituzione”.

La Corte ribadisce, sulla scorta della propria consolidata giurisprudenza, che si verte nelle materia, di competenza esclusiva statale, della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (art. 117, c. 2, lett. s, Cost.) e in quella, a riparto concorrente, della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117, c. 3, Cost.): “La disciplina normativa di queste forme collaborative e dell’intesa stessa, spetta, di conseguenza, al legislatore che sia titolare della competenza legislativa in materia: si tratta, vale a dire, del legislatore statale,sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell’ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all’energia. Anche in quest’ultimo caso, infatti, determinare le forme ed i modi della collaborazione, nonché le vie per superare l’eventuale stallo ingenerato dal perdurante dissenso tra le parti, caratterizza, quale principio fondamentale, l’assetto normativo vigente e le stesse opportunità di efficace conseguimento degli obiettivi prioritari, affidati dalla Costituzione alle cure del legislatore statale”.

Sulla base del carattere costituzionalmente dovuto dell’intesa la Regione Puglia ha argomentato che sarebbe privo di rilievo il fatto che il ricorso ad essa sia stato previsto dalla legge regionale e non dalla legge statale. La Corte obietta che “questo modo di ragionare confonde ... due questioni diverse, ovvero i vincoli costituzionali che il legislatore è tenuto ad osservare, da un lato, e la competenza legislativa a disciplinare una fattispecie in accordo con detti vincoli, dall’altro lato”. Con riguardo a quest’ultima, infatti, “è evidente che a tale compito dovrà attendere il legislatore cui spetta la relativa competenza in base all’art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., ossia il legislatore statale”.

La pronuncia merita di essere segnalata, in conclusione, perché con essa la Corte ha rilevato l’illegittimità:

  • del tentativo di alcune Regioni di “paralizzare” gli effetti di una determinazione legislativa statale con un ricorso unilaterale alle proprie competenze legislative, anziché agire in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale;
  • del tentativo di prevedere, ancora in maniera unilaterale, il ricorso all’intesa in materie in cui le competenze legislative spettano, in primo luogo, allo Stato.