Impugnazione della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 12 del 16 luglio 2010 “Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007” (1/2011)

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Con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010, il Governo ha deciso di impugnare alcune disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 12 del 16 luglio 2010 “Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007” ed in particolare l’art. 4, comma 28 che interviene sulla previgente disciplina in materia di lavori pubblici. Tale materia ricade nell’ambito della  potestà legislativa primaria della quale la Regione gode in forza delle previsione di cui all’art. 4  del proprio Statuto di autonomia.

Tale potestà tuttavia, secondo il Governo, deve rispettare (tra gli altri) i limiti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e quelli stabiliti da interventi legislativi statali diretti «a garantire standards minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome».

La scelta del Governo è giustificata, in particolare, dal fatto che il d.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) conterrebbe alcune norme riconducibili alla materia di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile» idonee a vincolare anche la potestà legislativa regionale primaria, e segnatamente quelle relative all’affidamento ed alle procedure di gara, ai criteri di aggiudicazione ed alla valutazione della offerte anomale, ed infine ai lavori in economia, con le quali le disposizioni che il Governo ha deciso di impugnare si porrebbero in contrasto.